martedì 22 dicembre 2009

Compensazioni Iva "controllate": F24 solo in Entratel e Fisconline

Istituiti anche i codici per l'individuazione del soggetto, diverso, in capo a cui il credito è maturato.
A partire dal 01 gennaio 2010, sono Entratel e Fisconline i soli canali per la trasmissione delle deleghe di pagamento, da parte dei contribuenti che, volendo compensare crediti Iva superiori a 10mila euro annui, hanno l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. E' una delle indicazioni contenute nel provvedimento del direttore del 21 dicembre 2009, intervenuto a disciplinare le modalità e i termini di effettuazione dei versamenti mediante F24, in relazione alla nuove regole di compensazione dei crediti Iva, introdotte dal Dl 78/2009. Provvedimento che si affianca alla risoluzione n. 286/E, con la quale sono stati istituiti i codici identificativi, da utilizzare nell'F24 per l'individuazione del soggetto, diverso da quello che procede alla compensazione, in capo a cui il credito è maturato.
Le regole del gioco
La compensazione del credito annuale o infrannuale dell'Iva per importi superiori a 10mila annui può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza infrannuale. Se poi il credito annuale è superiore ai 15mila euro, il contribuente è obbligato a richiedere l'apposizione del visto di conformità oppure, per i soggetti per cui ciò è previsto, la sottoscrizione della dichiarazione anche da parte di chi effettua il controllo contabile, attestante l'esecuzione dello stesso. L'obbligo di interloquire con l'Amministrazione solo per via telematica si traduce, come anticipato, nella necessità di utilizzare, per la trasmissione delle deleghe di pagamento:
- Entratel o Fisconline, per l'invio diretto da parte del contribuente
- Entratel, se ci si avvale di intermediari abilitati.
Le deleghe, da trasmettere a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione/istanza, sono sottoposte a controlli; gli eventuali scarti (per mancata dichiarazione/istanza, per mancato visto di conformità, per utilizzo eccedente il credito emergente da dichiarazione/istanza) saranno evidenziati nelle ricevute telematiche con le motivazioni della mancata accettazione.
Crediti maturati in capo a soggetti diversi dall'utilizzatore
Contestualmente al provvedimento, sono stati istituiti i seguenti codici identificativi:
"61", denominato "soggetto aderente al consolidato" (utilizzabile dal consolidante che sfrutta il credito ceduto da una società aderente al consolidato)
"62", denominato "soggetto diverso dal fruitore del credito " (da riportare, ad esempio, nel caso di incorporante che utilizza in compensazione il credito Iva annuale dell'incorporata, maturato nell'anno d'imposta precedente). I codici vanno indicati nella sezione "Contribuente", nel campo "codice identificativo", unitamente al codice fiscale del soggetto cui il credito si riferisce da riportare nel campo "CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare.
Pubblicato su Fisco Oggi il 22/12/2009

lunedì 21 dicembre 2009

Omaggi: la deduzione è integrale se il loro valore non supera 50 euro

Limite diverso - 25,82 euro - per poter detrarre l'Iva sui beni che non fanno parte dell'attività dell'impresa. Il trattamento fiscale degli omaggi ha subito modifiche a seguito dell'introduzione delle nuove regole di deducibilità delle spese di rappresentanza disposte dalla Finanziaria 2008 (legge 244/2007) e dettate con il decreto ministeriale del 19 novembre 2008. Fino al 2007, le spese sostenute per i beni distribuiti gratuitamente erano qualificate di rappresentanza, con possibilità di deduzione integrale se di valore unitario non superiore a 25,82 euro. Se il bene superava tale soglia, la deducibilità delle spese era limitata ad un terzo del loro ammontare, da ripartire in cinque quote costanti nell'esercizio in cui erano state sostenute e nei quattro successivi.
Dal 2008, invece, il riformulato articolo 108, comma 2, del Tuir, riconosce la deducibilità piena delle spese relative ai beni distribuiti gratuitamente se di valore unitario non superiore a 50 euro. Quando il valore unitario dei beni dati in omaggio supera il limite indicato, si applicano le nuove regole sulle spese di rappresentanza, che ne prevedono la deducibilità nel periodo d'imposta in cui sono sostenute, in base ai ricavi e proventi della "gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo". In pratica, le spese di rappresentanza possono essere dedotte entro un determinato importo ("plafond di deducibilità") pari:
- all'1,3% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro
- allo 0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro
- allo 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.
Per essere qualificate di rappresentanza e, quindi, risultare deducibili secondo il criterio visto, le spese, effettivamente sostenute e documentate, devono possedere alcune caratteristiche. Requisito essenziale è, innanzitutto, la loro gratuità per il destinatario del bene (o del servizio), ossia da parte di quest'ultimo non vi deve essere corrispettivo o una specifica controprestazione. Dopo di che, vanno rispettati i principi di inerenza e congruità: le spese, cioè, devono essere finalizzate alla promozione sul mercato dei beni (o servizi) dell'azienda o perseguire finalità di pubbliche relazioni, ed essere ragionevoli in funzione dell'obiettivo di generare benefici economici per l'impresa ovvero coerenti rispetto alle pratiche e agli usi commerciali propri del settore in cui opera l'azienda. Quando l'omaggio è composto da più beni, il limite di 50 euro va riferito al valore complessivo dell'omaggio e non a quello dei singoli beni che lo compongono. Un esempio tipico è quello del cesto natalizio che comprende una serie di beni, il cui singolo valore è sotto i 50 euro, ma che complessivamente superano il tetto indicato per la deducibilità integrale. Dal momento che il cesto va considerato come un unico omaggio dal valore complessivo superiore ai 50 euro, va applicata la regola del "plafond di deducibilità".
Per quanto riguarda il trattamento ai fini Iva, va fatta una distinzione se i beni dati in omaggio fanno parte dell'attività dell'impresa, cioè se sono prodotti o commercializzati dalla stessa, oppure vengono acquistati per essere regalati.
Per i beni acquistati, l'Iva non è detraibile, tranne quando il costo unitario non è superiore a 25,82 euro (articolo 19-bis1, comma 1, lettera h), Dpr 633/1972); la relativa cessione non è soggetta a imposta.
Nel caso invece di beni che rientrano nell'oggetto dell'attività propria dell'impresa, l'Iva è detraibile (a prescindere dal valore del bene), e la cessione va assoggettata a imposta.
Pubblicato su www.nuovofiscooggi.it il 21/12/2009

mercoledì 16 dicembre 2009

Interessi legali in calo dal 2010. Il decreto pubblicato in Gazzetta

Scende di due punti e passa dal 3 all'1% il saggio degli interessi legali. La correzione in un decreto del ministero dell'Economia e della Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre. Il nuovo coefficiente prenderà il via con l'anno nuovo, dal 1° gennaio 2010, fino a quella data in vigore il vecchio tasso.

lunedì 14 dicembre 2009

Fringe benefit, i costi per il 2010 - In Gazzetta le nuove tabelle Aci

Fissati i costi chilometrici di esercizio, per l'anno 2010, di autovetture, motocicli e ciclomotori.
Le tabelle, elaborate dall'Automobile Club d'Italia e pubblicate sul Supplemento ordinario n. 233 della Gazzetta Ufficiale di sabato 12 dicembre, servono per determinare l'imponibile fiscale e previdenziale del fringe benefit per i veicoli aziendali concessi ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi per l'utilizzo promiscuo, cioè sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private. E' l'articolo 51, comma 4, del Tuir, a prevedere in alcuni casi, in deroga al principio generale sulla valorizzazione dei fringe benefit contenuto nel comma 3 (valore normale), regole speciali forfetarie per la determinazione in denaro dei valori che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. In particolare, la lettera a) del comma 4 stabilisce che, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, il valore del fringe benefit è pari al 30% dell'importo che corrisponde a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, importo calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci, al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente. Tali tabelle devono essere predisposte dall'Aci annualmente entro il 30 novembre e comunicate all'agenzia delle Entrate, che provvede alla loro pubblicazione entro il 31 dicembre, e valgono per l'anno successivo. Le tabelle sono suddivise per tipo di alimentazione e per autoveicoli in produzione e fuori produzione. Se il veicolo ricercato non è presente nella tabella (perché, ad esempio, si tratta di un nuovo modello), l'ammontare del reddito in natura va determinato prendendo a riferimento quello che per tutte le sue caratteristiche risulta più simile (circolare ministeriale 326/1997). Dal momento che la percorrenza convenzionale è stata stabilita su base annua, l'ammontare da assoggettare a tassazione va rapportato al periodo dell'anno durante il quale il lavoratore ha utilizzato o poteva utilizzare in modo promiscuo il veicolo, ossia deve essere considerato il numero dei giorni per i quali il veicolo risulta assegnato, indipendentemente dal suo utilizzo. Ovviamente, se il dipendente, in cambio della possibilità di utilizzare il veicolo anche per uso personale, corrisponde al datore di lavoro delle somme (direttamente o tramite trattenuta in busta paga), questi importi vanno sottratti dal reddito imponibile del fringe benefit. Nel valorizzare il fringe benefit, l'importo addebitato al lavoratore o dallo stesso corrisposto per l'utilizzo promiscuo del veicolo deve essere computato al lordo dell'Iva. Se oltre al veicolo vengono messi a disposizione del dipendente altri beni o servizi accessori all'uso del mezzo (ad esempio, il box per custodire l'auto), gli stessi devono essere separatamente valutati per stabilire l'importo da assoggettare a tassazione. Quando invece il veicolo è concesso per uso esclusivamente personale, non si applica la regola forfetaria di determinazione del fringe benefit, ma quella generale, in base alla quale l'imponibile fiscale è determinato applicando il criterio del valore normale (articolo 9 del Tuir), riferendosi cioè al valore di mercato del noleggio di quel determinato tipo e modello di veicolo.
r.fo. (FiscoOggi) pubblicato il 14/12/2009 in Attualità.
Apri Gazzetta Ufficiale >>>> Tabelle Aci

mercoledì 2 dicembre 2009

CONTRIBUTI PER I CONSORZI AGROALIMENTARI, TURISTICO-ALBERGHIERI ED AGRO-ITTICO-TURISTICI

Per l'anno 2010 i consorzi multiregionali, e solo per le regioni Sicilia e Valle d'Aosta i consorzi monoregionali, costitiuti da imprese agroalimentari aventi come scopo esclusivo l’esportazione di prodotti agro-alimentari, nonchè quelli costituiti da imprese alberghiere e turistiche volti ad incrementare la domanda turistica estera, possono presentare le domande per accedere ai contributi finanziari per le spese di promozione all'estero (ad es. fiere estere, fiere internazionali in Italia, pubblicità, workshop, ricerche di mercato, sito internet, ecc.). SCADENZA: 21/12/2009

SICILIA - CREDITI D’IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI E PER LA CRESCITA DIMENSIONALE DELLE IMPRESE

E’ stata emanata dall’Assemblea Regionale Siciliana la legge che prevede un credito di imposta per le imprese estrattive, manifatturiere, del turismo, dei servizi legati all’information-technology e per quelle operanti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, a fronte di nuovi investimenti in beni strumentali. Intensità di aiuto maggiori sono previste per gli investimenti effettuati da imprese che hanno attuato processi di concentrazione. Per l’operatività dello strumento si attendono le procedure attuative, che sono in corso di definizione.

Legge regionale 16 dicembre 2008 n. 23, art.1

FINALITA’ DELLA LEGGE
Mira a consolidare e potenziare l’apparato produttivo siciliano maggiormente competitivo e di qualità.
Legge regionale 16 dicembre 2008 n. 23, art.1
FINALITA’ DELLA LEGGE
Mira a consolidare e potenziare l’apparato produttivo siciliano maggiormente competitivo e di qualità.
SOGGETTI BENEFICIARI
PMI, escluse quelle artigiane, che hanno i seguenti requisiti:
1. Siano state operanti negli ultimi tre anni;
2. Presentino una somma algebrica dei risulti di esercizio degli ultimi 3 anni superiore a zero
ovvero una media positiva delle variazioni del valore dei ricavi registrato in ciascuno degli ultimi
due esercizi rispetto al precedente;
3. Siano già iscritte al Registro delle imprese;
4. Siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
5. Abbiano restituito integralmente le somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di
agevolazioni;
6. Non rientrino tra le imprese in difficoltà ex art. 1 Reg. CE n.800/2008 del 2008
TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI
- Nuovo impianto;
- Ampliamento;
- Rilocalizzazione;
- Diversificazione impianti esistenti;
- Cambiamento fondamentale del processo produttivo
di impianti esistenti.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese per investimenti relative all’acquisto diretto o all’acquisizione mediante locazione finanziaria di immobilizzazioni.
L’investimento deve concludersi entro il ventiquattresimo mese dalla data della comunicazione
dell’avvenuta concessione provvisoria (salva diversa previsione contenuta nel bando)
IMPORTO INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Il programma di investimenti deve essere di un ammontare di spesa ammissibile superiore a 250.000 euro (per le attività di estrazione e manifatturiere) e a 100.000 euro (per le altre attività).
CONTRIBUTI
Tipologie di contributo:
1. Conto impianti: Piccole (max 50%) e Medie (max 40%);
2. Conto interessi (max 75%);
3. Finanziamento agevolato.
Si evidenzia che almeno il 25% degli investimenti deve essere coperto con mezzi finanziari esenti da qualsiasi fonte di aiuto.
Il valore massimo dell’agevolazione concedibile è pari a 2.000.000 euro
EROGAZIONE
Le agevolazioni vengono concesse per stato di avanzamento lavori in massimo tre quote.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Al momento non disponibile

Legge regionale 16 dicembre 2008 n. 23, art.2

FINALITA’ DELLA LEGGE
Mira a promuovere la nascita e lo sviluppo di imprese “di nuova costituzione” nonché di sostenere l’imprenditoria giovanile e femminile
SOGGETTI BENEFICIARI
PMI, escluse quelle artigiane, che hanno i seguenti requisiti:
1. Appartengano ad una delle seguenti categorie: “di
nuova costituzione”, “giovanili” e “femminili”;
2. Siano già iscritte al Registro delle imprese;
3. Siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
4. Abbiano restituito integralmente le somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di
agevolazioni;
5. Non rientrino tra e imprese in difficoltà ex art. 1 Reg. CE n.800/2008 del 2008
TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI
- Nuovo impianto;
- Ampliamento;
- Rilocalizzazione;
- Diversificazione impianti esistenti.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese per investimenti relative all’acquisto diretto o all’acquisizione mediante locazione finanziaria di immobilizzazioni.
L’investimento deve concludersi entro il ventiquattresimo mese dalla data della comunicazione
dell’avvenuta concessione provvisoria (salva diversa previsione contenuta nel bando)
IMPORTO INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Il programma di investimenti deve essere di un ammontare di spesa ammissibile superiore a 50.000 euro.
CONTRIBUTI
Tipologie di contributo:
1. Conto impianti: Piccole (max 50%) e Medie (max 40%);
2. Conto interessi (max 75%);
3. Conto esercizio (in alcuni casi).
Si evidenzia che almeno il 25% degli investimenti deve essere coperto con mezzi finanziari esenti da qualsiasi fonte di aiuto.
Il valore massimo dell’agevolazione concedibile è pari a 1.500.000 euro
EROGAZIONE
Le agevolazioni vengono concesse per stato di avanzamento lavori in massimo tre quote.
È possibile richiede un’anticipazione massima del 30% degli investimenti
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Al momento non disponibile