domenica 23 maggio 2010

APPELLO DONAZIONE 5 PER MILLE

L'A.B.A. Ionico Etnea Onlus (Associazione Bambini Autistici) propone nel territorio ionico-etneo una serie di progetti formativi e/o assistenziali nonchè una migliore visibilità del fenomeno AUTISMO. Non avendo scopo di lucro e reggendosi con risorse proprie e di terzi benefattori (enti locali, aziende, fondazioni, privati, ecc..) vi esorto a DONARE IL VOSTRO 5 PER MILLE A QUESTA ASSOCIAZIONE nella quale opera attivamente un mio caro amico.
Quindi mi raccomando.....colleghi, amici, imprenditori, pensionati....chiunque voi siate..... in occasione della compilazione della dichiarazione dei redditi firmate nella casella inerente il sostegno al volontariato indicando il seguente codice fiscale: 04766700878.
Per ulteriori approfondimenti visitate il sito http://www.abaieonlus.it/

mercoledì 19 maggio 2010

La dichiarazione dei redditi dei lavoratori domestici. Istruzioni per "principianti".

Ogni lavoratore domestico (colf, badante, ecc...) percepisce una retribuzione al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali (che vengono versati trimestralmente all'Inps dal datore di lavoro) ma al lordo dell'Irpef (cioè di un importo che deve essere versato allo Stato a titolo di tasse. Per il fisco italiano tali redditi percepiti sono "assimilati" a quelli di lavoro dipendente per i quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi ma solo se si supera una soglia di reddito stabilita.
Più esattamente non è obbligato a presentare dichiarazione dei redditi chi ha posseduto un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a 8.000 euro (da proporzionare al periodo di lavoro) nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o "assimilato". In altre parole, ad una colf/badante che lavori per 365 giorni l'anno spetta per legge uno "sconto" fisso pari all'imposta dovuta fino ad un reddito imponibile annuo di € 8.000: fino a questo limite nulla è dovuto allo Stato e quindi nessuna dichiarazione deve essere presentata.
Sussistono però anche altre forme di "sconti" come, ad esempio, figli a carico, spese mediche, ecc. Pertanto se i redditi complessivi di lavoro superano il predetto limite bisognerà controllare l'insorgere o meno dell'obbligo di presentazione della dichiarazione e di pagamento di eventuali tasse.
E' consigliabile quindi che i collaboratori domestici ogni anno, nel periodo da maggio a luglio, verifichino la loro posizione rivolgendosi ad un CAF o presso un commercialista muniti della seguente documentazione:
1 - Modello CUD (ossia certificazione rilasciata dal datore di lavoro entro il 28 febbraio di ogni anno attestante il reddito percepito nell'anno precedente);
2 - codice fiscale del lavoratore, dell'eventuale coniuge e dei figli a carico. Per i lavoratori extra-comunitari occore essere in possesso dello stato di famiglia se i figli sono residenti in Italia, oppure di equivalente documentazione rilasciata dal Paese di origine, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano presente nel Paese di origine;
3 - Eventuali spese sanitarie sostenute nell'anno (visite specialistiche, farmaci,ecc).

lunedì 11 gennaio 2010

Accertamento sintetico a contrasto dell’evasione fiscale: condizioni necessarie per la sua applicazione

Un ruolo chiave nella prevenzione e nel contrasto all'evasione fiscale delle persone fisiche è quello assegnato all'accertamento sintetico dall'articolo 83, commi 8 e 9, del Dl 112/2008. Con tale disposizione è stato, infatti, previsto "un piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche" relativamente agli anni 2009, 2010 e 2011. L'intervento del legislatore è mirato a rafforzare e a perfezionare questa metodologia di controllo adeguandola alle trasformazioni sociali ed economiche in atto. L'articolo 38, comma 4, del Dpr 600/1973 consente all'Amministrazione finanziaria di determinare sinteticamente il reddito delle persone fisiche, a condizione che quello complessivo netto accertabile si discosti per almeno due anni e per almeno un quarto da quello dichiarato. Il maggior reddito è calcolato in base agli incrementi patrimoniali sostenuti dal contribuente e alla disponibilità dei beni e servizi rivelatori di capacità contributiva. Come evidenziato dall'articolo 83 del Dl 112/2008 e ribadito dall'agenzia delle Entrate con la circolare n. 13/2009, al piano straordinario di controlli dovranno fornire un importante contributo la Guardia di finanza (attraverso la massiccia attività di acquisizione degli elementi necessari per le determinazione sintetica del reddito) e i Comuni (attraverso le segnalazioni di situazioni rilevanti). Inoltre, la circolare n. 13/E invita gli uffici a esaminare, di norma, per ciascuna posizione, un quinquennio e, in conformità con l'articolo 83, a dare priorità alle posizioni per le quali non è stata presentata la dichiarazione dei redditi o, se presentata, non ne risulta alcun debito d'imposta. In relazione alle condizioni per poter procedere all'accertamento sintetico, da un'attenta lettura della disposizione si ritiene che, nell'ipotesi di utilizzo del redditometro (articolo 38, comma 4, del Dpr 600), e non anche nel caso di determinazione sintetica del reddito sulla base degli incrementi patrimoniali (articolo 38, comma 5), sia richiesto lo scostamento del 25% tra il reddito dichiarato e quello accertato sinteticamente. Non è invece necessario che ci sia l'accertamento per i due anni per i quali si verifica lo scostamento. Tale ultima considerazione è ben esposta nella sentenza della Corte di cassazione n. 26541/2008. Per la Suprema corte, infatti, "è pacifico che la norma non impone all'ufficio di procedere all'accertamento contestualmente per i due o più periodi di imposta per i quali esso ritiene che la dichiarazione non sia congrua, né richiede che la valutazione di non congruità sia necessariamente preceduta dall'invio del questionario di cui all'articolo. 32 n. 4 (Cassazione n. 14367/07), ma certamente postula che l'atto di accertamento sintetico per un determinato anno di imposta contenga - al fine di consentire la difesa del contribuente su tale aspetto - la pur sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi di imposta, così da legittimare l'accertamento sintetico". Dal principio esposto ne consegue che l'accertamento è legittimo anche se le altre annualità per le quali si è verificato lo scostamento non sono più accertabili per intervenuta decadenza o per l'esistenza di altre cause impeditive alla notifica dell'avviso di accertamento (ad esempio, adesione a forme di definizione agevolata). Gli uffici, però, hanno l'obbligo di esplicitare, in motivazione, la condizione legittimante l'accertamento, ossia l'esistenza dello scostamento anche per altra annualità. Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, a seguito di accertamento basato sul redditometro, merita menzione l'orientamento secondo cui, tale determinazione del reddito dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti indici di maggiore capacità contributiva, individuati dal redditometro stesso e posti a base della pretesa tributaria. E' così posto a carico del contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore (cfr Cassazione, sentenze nn. 1646/2008, 19403/2005 e 10350/2003). Recentemente, i giudici della Cassazione, con la sentenza n. 6813/2009, hanno fornito un significativo contributo alla verifica circa l'idoneità delle prove documentali offerte dal contribuente. In tale occasione, infatti, la Suprema corte ha espresso il principio secondo cui non è sufficiente la prova della sola disponibilità di redditi, e men che mai di quelli "esenti" o "soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta", ma è indispensabile anche la prova che la "spesa per incrementi patrimoniali" sia stata sostenuta, non già con qualsiasi altro reddito (ovviamente dichiarato), ma proprio con "redditi esenti o... soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta". E' evidente che l'utilizzo di tale strumento consentirà una più efficace azione di controllo nei confronti delle persone fisiche che manifestano una capacità contributiva non corrispondente al reddito dichiarato.
Francesco Paolo Veniero Calculli , Daniele Di Cesare
pubblicato su Fisco Oggi il 31/08/2009

giovedì 7 gennaio 2010

Pubblicato il bando per le imprese di nuova costituzione, giovanili e femminili

L’art 2 della legge regionale 23 del dicembre 2008, a valere sull’asse 5 del P.O. FESR 2007/2013, prevede, in particolare, un importante sistema di aiuti in favore di alcune categorie di imprese. L’obiettivo è quello di promuovere la nascita e lo sviluppo di nuove imprese e di sostenere l’imprenditoria giovanile e femminile. Per questa misura sono stati stanziati 53 milioni di euro e il bando per accedervi sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana nelle prossime settimane. Sviluppo Italia Sicilia é il Gestore Concessionario e coordinerà le richieste di accesso alle agevolazioni. Sicilia@servizi si è occupata della creazione del portale SI-GFI attraverso il quale si potrà fare domanda, esclusivamente on-line, per i finanziamenti concessi dalla legge. I progetti devono prevedere un programma di investimenti che comporti spese non inferiori a 50.000 euro ed il valore massimo dell’agevolazione concedibile è pari a 1.500.000 euro. Le imprese ammissibili, micro, piccole o medie devono appartenere ad una delle seguenti categorie:
1. Imprese nuove: imprese costituite da non oltre 5 anni, e non operanti negli ultimi 3.
2. Imprese giovanili: imprese individuali, società di persone, società di capitali e società cooperative il cui titolare o la cui maggioranza, sia numerica che di quote di capitale, sia formata da giovani che non abbiano ancora compiuto 36 anni ed in cui l’organo amministrativo presenti la stessa maggioranza.
3. Imprese femminili: imprese individuali, società di persone, società di capitali e società cooperative il cui titolare o la cui maggioranza, sia numerica che di quote di capitale, sia formata da donne ed in cui l’organo amministrativo presenti la stessa maggioranza.
Possono essere finanziati: la realizzazione di un nuovo impianto, l’ampliamento di un impianto produttivo esistente, la rilocalizzazione di impianti produttivi esistenti, solo se prevista all’interno di agglomerati industriali o incubatori di imprese, la diversificazione di un impianto produttivo esistente. Solo per le micro e piccole imprese sono altresí ammissibili le spese da sostenere per lo start up ed il primo sviluppo dell’attività. Le agevolazioni prevedono un contributo in conto impianti il cui valore massimo può essere per le micro e piccole imprese non superiore al 50% delle spese per investimenti ammissibili; per le medie imprese non superiore al 40% delle spese per investimenti ammissibili; contributo in conto interessi il cui valore massimo può essere per le micro e piccole imprese non superiore al 75% del conto interessi (purché inferiore al 50% del valore dell’investimento ammissibile); per le medie imprese non superiore al 75% del conto interessi (purché inferiore al 40% del valore dell’investimento ammissibile). Le imprese possono altresí richiedere un mix di contributi (in conto investimenti e in conto impianti) che può arrivare a coprire sino al 75% delle spese ammissibili. L’apporto di mezzi propri, esenti da aiuti pubblici, non deve comunque essere inferiore al 25% degli Investimenti ammissibili.

martedì 22 dicembre 2009

Compensazioni Iva "controllate": F24 solo in Entratel e Fisconline

Istituiti anche i codici per l'individuazione del soggetto, diverso, in capo a cui il credito è maturato.
A partire dal 01 gennaio 2010, sono Entratel e Fisconline i soli canali per la trasmissione delle deleghe di pagamento, da parte dei contribuenti che, volendo compensare crediti Iva superiori a 10mila euro annui, hanno l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. E' una delle indicazioni contenute nel provvedimento del direttore del 21 dicembre 2009, intervenuto a disciplinare le modalità e i termini di effettuazione dei versamenti mediante F24, in relazione alla nuove regole di compensazione dei crediti Iva, introdotte dal Dl 78/2009. Provvedimento che si affianca alla risoluzione n. 286/E, con la quale sono stati istituiti i codici identificativi, da utilizzare nell'F24 per l'individuazione del soggetto, diverso da quello che procede alla compensazione, in capo a cui il credito è maturato.
Le regole del gioco
La compensazione del credito annuale o infrannuale dell'Iva per importi superiori a 10mila annui può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza infrannuale. Se poi il credito annuale è superiore ai 15mila euro, il contribuente è obbligato a richiedere l'apposizione del visto di conformità oppure, per i soggetti per cui ciò è previsto, la sottoscrizione della dichiarazione anche da parte di chi effettua il controllo contabile, attestante l'esecuzione dello stesso. L'obbligo di interloquire con l'Amministrazione solo per via telematica si traduce, come anticipato, nella necessità di utilizzare, per la trasmissione delle deleghe di pagamento:
- Entratel o Fisconline, per l'invio diretto da parte del contribuente
- Entratel, se ci si avvale di intermediari abilitati.
Le deleghe, da trasmettere a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione/istanza, sono sottoposte a controlli; gli eventuali scarti (per mancata dichiarazione/istanza, per mancato visto di conformità, per utilizzo eccedente il credito emergente da dichiarazione/istanza) saranno evidenziati nelle ricevute telematiche con le motivazioni della mancata accettazione.
Crediti maturati in capo a soggetti diversi dall'utilizzatore
Contestualmente al provvedimento, sono stati istituiti i seguenti codici identificativi:
"61", denominato "soggetto aderente al consolidato" (utilizzabile dal consolidante che sfrutta il credito ceduto da una società aderente al consolidato)
"62", denominato "soggetto diverso dal fruitore del credito " (da riportare, ad esempio, nel caso di incorporante che utilizza in compensazione il credito Iva annuale dell'incorporata, maturato nell'anno d'imposta precedente). I codici vanno indicati nella sezione "Contribuente", nel campo "codice identificativo", unitamente al codice fiscale del soggetto cui il credito si riferisce da riportare nel campo "CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare.
Pubblicato su Fisco Oggi il 22/12/2009

lunedì 21 dicembre 2009

Omaggi: la deduzione è integrale se il loro valore non supera 50 euro

Limite diverso - 25,82 euro - per poter detrarre l'Iva sui beni che non fanno parte dell'attività dell'impresa. Il trattamento fiscale degli omaggi ha subito modifiche a seguito dell'introduzione delle nuove regole di deducibilità delle spese di rappresentanza disposte dalla Finanziaria 2008 (legge 244/2007) e dettate con il decreto ministeriale del 19 novembre 2008. Fino al 2007, le spese sostenute per i beni distribuiti gratuitamente erano qualificate di rappresentanza, con possibilità di deduzione integrale se di valore unitario non superiore a 25,82 euro. Se il bene superava tale soglia, la deducibilità delle spese era limitata ad un terzo del loro ammontare, da ripartire in cinque quote costanti nell'esercizio in cui erano state sostenute e nei quattro successivi.
Dal 2008, invece, il riformulato articolo 108, comma 2, del Tuir, riconosce la deducibilità piena delle spese relative ai beni distribuiti gratuitamente se di valore unitario non superiore a 50 euro. Quando il valore unitario dei beni dati in omaggio supera il limite indicato, si applicano le nuove regole sulle spese di rappresentanza, che ne prevedono la deducibilità nel periodo d'imposta in cui sono sostenute, in base ai ricavi e proventi della "gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo". In pratica, le spese di rappresentanza possono essere dedotte entro un determinato importo ("plafond di deducibilità") pari:
- all'1,3% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro
- allo 0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro
- allo 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.
Per essere qualificate di rappresentanza e, quindi, risultare deducibili secondo il criterio visto, le spese, effettivamente sostenute e documentate, devono possedere alcune caratteristiche. Requisito essenziale è, innanzitutto, la loro gratuità per il destinatario del bene (o del servizio), ossia da parte di quest'ultimo non vi deve essere corrispettivo o una specifica controprestazione. Dopo di che, vanno rispettati i principi di inerenza e congruità: le spese, cioè, devono essere finalizzate alla promozione sul mercato dei beni (o servizi) dell'azienda o perseguire finalità di pubbliche relazioni, ed essere ragionevoli in funzione dell'obiettivo di generare benefici economici per l'impresa ovvero coerenti rispetto alle pratiche e agli usi commerciali propri del settore in cui opera l'azienda. Quando l'omaggio è composto da più beni, il limite di 50 euro va riferito al valore complessivo dell'omaggio e non a quello dei singoli beni che lo compongono. Un esempio tipico è quello del cesto natalizio che comprende una serie di beni, il cui singolo valore è sotto i 50 euro, ma che complessivamente superano il tetto indicato per la deducibilità integrale. Dal momento che il cesto va considerato come un unico omaggio dal valore complessivo superiore ai 50 euro, va applicata la regola del "plafond di deducibilità".
Per quanto riguarda il trattamento ai fini Iva, va fatta una distinzione se i beni dati in omaggio fanno parte dell'attività dell'impresa, cioè se sono prodotti o commercializzati dalla stessa, oppure vengono acquistati per essere regalati.
Per i beni acquistati, l'Iva non è detraibile, tranne quando il costo unitario non è superiore a 25,82 euro (articolo 19-bis1, comma 1, lettera h), Dpr 633/1972); la relativa cessione non è soggetta a imposta.
Nel caso invece di beni che rientrano nell'oggetto dell'attività propria dell'impresa, l'Iva è detraibile (a prescindere dal valore del bene), e la cessione va assoggettata a imposta.
Pubblicato su www.nuovofiscooggi.it il 21/12/2009

mercoledì 16 dicembre 2009

Interessi legali in calo dal 2010. Il decreto pubblicato in Gazzetta

Scende di due punti e passa dal 3 all'1% il saggio degli interessi legali. La correzione in un decreto del ministero dell'Economia e della Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre. Il nuovo coefficiente prenderà il via con l'anno nuovo, dal 1° gennaio 2010, fino a quella data in vigore il vecchio tasso.