Piccole imprese al bivio dell'acconto Irap, in scadenza a fine novembre. Gli effetti della crisi economica si fanno sentire e spingono gli imprenditori a tentare tutte le strade possibili per risparmiare le imposte. L'Irap si presta a qualche riflessione, dopo che le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 12108 del 2009, hanno affermato che le attività di agente di commercio e di promotore finanziario sono escluse dal tributo regionale se prive dell'autonoma organizzazione. L'argomento è molto delicato e deve essere maneggiato con cura, per evitare pericolose scorciatoie.
L'autonoma organizzazione
Nella sentenza n. 156/200lla Corte costituzionale ha affermato che professionisti possono essere annoverati tra i contribuenti Irap solo se e in quanto svolgano un'attività «autonomamente organizzata». L'accento posto su questo requisito pare strettamente funzionale a qualificare l'Irap come un'imposta sul «valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate». Questo è considerato un indice di capacità contributiva distinto dal reddito, giudicato compatibile con la Carta costituzionale proprio in quanto non equipara i professionisti alle imprese, se non nella misura in cui i primi siano anch'essi dotati di autonomia organizzativa. Se, al contrario, l'Irap avesse posto sullo stesso piano contribuenti organizzati e contribuenti non organizzati, vi sarebbe stato il rischio di contravvenire agli articoli 3 e 53 della Costituzione.
Nella sentenza n. 156/200lla Corte costituzionale ha affermato che professionisti possono essere annoverati tra i contribuenti Irap solo se e in quanto svolgano un'attività «autonomamente organizzata». L'accento posto su questo requisito pare strettamente funzionale a qualificare l'Irap come un'imposta sul «valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate». Questo è considerato un indice di capacità contributiva distinto dal reddito, giudicato compatibile con la Carta costituzionale proprio in quanto non equipara i professionisti alle imprese, se non nella misura in cui i primi siano anch'essi dotati di autonomia organizzativa. Se, al contrario, l'Irap avesse posto sullo stesso piano contribuenti organizzati e contribuenti non organizzati, vi sarebbe stato il rischio di contravvenire agli articoli 3 e 53 della Costituzione.
L'Irap e le aziende
Fino al 2oo8, la giurisprudenza era massicciamente, anche se non del tutto univocamente, orientata nel senso che le imprese sono sempre soggette a Irap. Questo perchè - prendendo spunto da un passaggio contenuto nella suddetta pronuncia della Consulta - si dà per scontato che le imprese sono sempre dotate del requisito dell'organizzazione (si vedano le sentenze n. 3678/2007 e n. 7899/2009 della Cassazione).
Le sezioni unite del 2009
Chiamate a dirimere un contrasto sul trattamento fiscale degli agenti di commercio e dei promotori finanziari, le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 12108, hanno fissato dei principi che potrebbero avere sviluppi molto rilevanti.
In primo luogo, la Corte propone un'analogia tra l'Irap e l'Ilor. Anche per l'Irap, si osserva, vi è tassazione solo se sussiste un quid pluris che eccede il lavoro personale del contribuente. Diversamente, si sarebbe in presenza di un inammissibile duplicato delle imposte sui redditi. Si ricorda che l'esonero dall'Ilor, inizialmente accordato ai soli professionisti, fu alla fine esteso alla generalità delle piccole e piccolissime imprese.
Le Sezioni unite, inoltre, hanno tracciato una strada che non si basa su distinzioni formali aprioristiche ma su un esame da condurre caso per caso. In particolare, occorre accertare se: il contribuente è il responsabile dell'organizzazione e utilizza beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile che caratterizza l'attività non organizzata o si avvale in modo non occasionale del lavoro altrui. Ci che conta, dunque, non è la tipologia di attività esercitata, ma se questa è svolta in modo autonomamente organizzato.
Fino al 2oo8, la giurisprudenza era massicciamente, anche se non del tutto univocamente, orientata nel senso che le imprese sono sempre soggette a Irap. Questo perchè - prendendo spunto da un passaggio contenuto nella suddetta pronuncia della Consulta - si dà per scontato che le imprese sono sempre dotate del requisito dell'organizzazione (si vedano le sentenze n. 3678/2007 e n. 7899/2009 della Cassazione).
Le sezioni unite del 2009
Chiamate a dirimere un contrasto sul trattamento fiscale degli agenti di commercio e dei promotori finanziari, le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 12108, hanno fissato dei principi che potrebbero avere sviluppi molto rilevanti.
In primo luogo, la Corte propone un'analogia tra l'Irap e l'Ilor. Anche per l'Irap, si osserva, vi è tassazione solo se sussiste un quid pluris che eccede il lavoro personale del contribuente. Diversamente, si sarebbe in presenza di un inammissibile duplicato delle imposte sui redditi. Si ricorda che l'esonero dall'Ilor, inizialmente accordato ai soli professionisti, fu alla fine esteso alla generalità delle piccole e piccolissime imprese.
Le Sezioni unite, inoltre, hanno tracciato una strada che non si basa su distinzioni formali aprioristiche ma su un esame da condurre caso per caso. In particolare, occorre accertare se: il contribuente è il responsabile dell'organizzazione e utilizza beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile che caratterizza l'attività non organizzata o si avvale in modo non occasionale del lavoro altrui. Ci che conta, dunque, non è la tipologia di attività esercitata, ma se questa è svolta in modo autonomamente organizzato.
Gli effetti
L'agenzia delle Entrate non ha ancora formalmente recepito la pronuncia delle Sezioni unite. Gli agenti di commercio e i promotori che agiscono con strutture minimali, sulla base del solo lavoro personale, potrebbero tuttavia decidere di non versare la seconda rata Irap di novembre e di non compilare la dichiarazione annuale. Un elemento di valutazione, seppure non decisivo, potrebbe essere la verifica dei requisiti per essere considerati dei minimi naturali. Infatti l'Agenzia, nella circolare n. 45 del 2008, ha stabilito che i professionisti potenzialmente minimi, anche se non hanno aderito al regime, sono esclusi da Irap. Il rischio che si corre in questo caso, se la tesi del contribuente non fosse corretta, è l'irrogazione di una sanzione tra il 120% e il 240% dell'imposta dovuta. Per le attività artigianali e commerciali, svolte anch'esse con strutture minimali, le Sezioni unite non offrono ancora una sufficiente copertura. La strada consigliabile è quindi quella di versare comunque la seconda rata dell'acconto, presentando istanza di rimborso entro 48 mesi dal pagamento.
Lovecchio Luigi, Sole 24 Ore di mercoledì 21 ottobre 2009, pagina 37
L'agenzia delle Entrate non ha ancora formalmente recepito la pronuncia delle Sezioni unite. Gli agenti di commercio e i promotori che agiscono con strutture minimali, sulla base del solo lavoro personale, potrebbero tuttavia decidere di non versare la seconda rata Irap di novembre e di non compilare la dichiarazione annuale. Un elemento di valutazione, seppure non decisivo, potrebbe essere la verifica dei requisiti per essere considerati dei minimi naturali. Infatti l'Agenzia, nella circolare n. 45 del 2008, ha stabilito che i professionisti potenzialmente minimi, anche se non hanno aderito al regime, sono esclusi da Irap. Il rischio che si corre in questo caso, se la tesi del contribuente non fosse corretta, è l'irrogazione di una sanzione tra il 120% e il 240% dell'imposta dovuta. Per le attività artigianali e commerciali, svolte anch'esse con strutture minimali, le Sezioni unite non offrono ancora una sufficiente copertura. La strada consigliabile è quindi quella di versare comunque la seconda rata dell'acconto, presentando istanza di rimborso entro 48 mesi dal pagamento.
