venerdì 23 ottobre 2009

Per le piccole imprese il bivio dell'acconto Irap

Piccole imprese al bivio dell'acconto Irap, in scadenza a fine novembre. Gli effetti della crisi economica si fanno sentire e spingono gli imprenditori a tentare tutte le strade possibili per risparmiare le imposte. L'Irap si presta a qualche riflessione, dopo che le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 12108 del 2009, hanno affermato che le attività di agente di commercio e di promotore finanziario sono escluse dal tributo regionale se prive dell'autonoma organizzazione. L'argomento è molto delicato e deve essere maneggiato con cura, per evitare pericolose scorciatoie.
L'autonoma organizzazione
Nella sentenza n. 156/200lla Corte costituzionale ha affermato che professionisti possono essere annoverati tra i contribuenti Irap solo se e in quanto svolgano un'attività «autonomamente organizzata». L'accento posto su questo requisito pare strettamente funzionale a qualificare l'Irap come un'imposta sul «valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate». Questo è considerato un indice di capacità contributiva distinto dal reddito, giudicato compatibile con la Carta costituzionale proprio in quanto non equipara i professionisti alle imprese, se non nella misura in cui i primi siano anch'essi dotati di autonomia organizzativa. Se, al contrario, l'Irap avesse posto sullo stesso piano contribuenti organizzati e contribuenti non organizzati, vi sarebbe stato il rischio di contravvenire agli articoli 3 e 53 della Costituzione.
L'Irap e le aziende
Fino al 2oo8, la giurisprudenza era massicciamente, anche se non del tutto univocamente, orientata nel senso che le imprese sono sempre soggette a Irap. Questo perchè - prendendo spunto da un passaggio contenuto nella suddetta pronuncia della Consulta - si dà per scontato che le imprese sono sempre dotate del requisito dell'organizzazione (si vedano le sentenze n. 3678/2007 e n. 7899/2009 della Cassazione).
Le sezioni unite del 2009
Chiamate a dirimere un contrasto sul trattamento fiscale degli agenti di commercio e dei promotori finanziari, le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 12108, hanno fissato dei principi che potrebbero avere sviluppi molto rilevanti.
In primo luogo, la Corte propone un'analogia tra l'Irap e l'Ilor. Anche per l'Irap, si osserva, vi è tassazione solo se sussiste un quid pluris che eccede il lavoro personale del contribuente. Diversamente, si sarebbe in presenza di un inammissibile duplicato delle imposte sui redditi. Si ricorda che l'esonero dall'Ilor, inizialmente accordato ai soli professionisti, fu alla fine esteso alla generalità delle piccole e piccolissime imprese.
Le Sezioni unite, inoltre, hanno tracciato una strada che non si basa su distinzioni formali aprioristiche ma su un esame da condurre caso per caso. In particolare, occorre accertare se: il contribuente è il responsabile dell'organizzazione e utilizza beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile che caratterizza l'attività non organizzata o si avvale in modo non occasionale del lavoro altrui. Ci che conta, dunque, non è la tipologia di attività esercitata, ma se questa è svolta in modo autonomamente organizzato.
Gli effetti
L'agenzia delle Entrate non ha ancora formalmente recepito la pronuncia delle Sezioni unite. Gli agenti di commercio e i promotori che agiscono con strutture minimali, sulla base del solo lavoro personale, potrebbero tuttavia decidere di non versare la seconda rata Irap di novembre e di non compilare la dichiarazione annuale. Un elemento di valutazione, seppure non decisivo, potrebbe essere la verifica dei requisiti per essere considerati dei minimi naturali. Infatti l'Agenzia, nella circolare n. 45 del 2008, ha stabilito che i professionisti potenzialmente minimi, anche se non hanno aderito al regime, sono esclusi da Irap. Il rischio che si corre in questo caso, se la tesi del contribuente non fosse corretta, è l'irrogazione di una sanzione tra il 120% e il 240% dell'imposta dovuta. Per le attività artigianali e commerciali, svolte anch'esse con strutture minimali, le Sezioni unite non offrono ancora una sufficiente copertura. La strada consigliabile è quindi quella di versare comunque la seconda rata dell'acconto, presentando istanza di rimborso entro 48 mesi dal pagamento.
Lovecchio Luigi, Sole 24 Ore di mercoledì 21 ottobre 2009, pagina 37

giovedì 22 ottobre 2009

Annullato il fermo amministrativo: le ganasce non possono colpire gli strumenti di lavoro

Lo ha precisato la Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara con sentenza depositata lo scorso 8 luglio, in accoglimento del ricorso con cui la società debitrice chiedeva l’annullamento del provvedimento di fermo amministrativo disposto dal concessionario per la riscossione.
Con il fermo amministrativo, chiariscono i giudici del merito, si determina sicuramente il divieto di circolazione dei mezzi sottoposti a tale provvedimento; pertanto, essendo i beni sottoposti a fermo amministrativo i due unici mezzi a motore della società ricorrente, risulta difficile pensare che il debitore riesca a far fronte ai propri debiti, se gli viene impedito di poter utilizzare gli strumenti essenziali per l’attività commerciale.
In più, sottolinea ancora la Commissione, a tutela del medesimo credito alla base del fermo amministrativo, il concessionario ha già iscritto ipoteca (per un importo pari al doppio dell’entità del debito) su altro bene immobile di proprietà del debitore: non sussistono, pertanto, ragioni cautelari tali da giustificare il permanere dell’iscrizione del fermo amministrativo.
(Commissione tributaria provinciale MASSA)

mercoledì 21 ottobre 2009

Avvisi di mora per imposte e tasse: al giudice tributario la competenza a decidere

Spetta al giudice tributario la competenza a decidere sulle impugnazioni degli avvisi di mora emanati dagli agenti della riscossione per mancato pagamento di imposte e tasse.
Non si tratta di atti esecutivi ma di atti di cognizione sui quali il giudice ordinario non ha giurisdizione: lo hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.21891 del 15/10/2009. Secondo la Cassazione l’avviso di mora è “atto prodromico all’esecuzione e, come tale, può essere impugnato dinnanzi al giudice tributario cui spetta la giurisdizione esclusiva in materia”. Per i giudici, “nel processo tributario tutte le contestazioni relative alla legittimità formale e sostanziale degli atti di imposizione attengono alla materia della cognizione e non dell’esecuzione”. L’atto di messa in mora o l’intimazione di pagamento possono essere contestati per vizi propri: per esempio, perché privi di motivazione o per mancata notifica della cartella di pagamento.
L’opposizione contro gli atti dell’esecuzione, invece, deve essere proposta innanzi al giudice ordinario, anche nel caso in cui l’agente della riscossione notifichi gli atti esecutivi per mancato pagamento di tributi, a meno che non venga attribuita, espressamente, la competenza a decidere su questi provvedimenti al giudice tributario. Dal 12 agosto 2006, in effetti, i ricorsi contro provvedimenti di fermo amministrativo dei beni mobili registrati e le iscrizioni di ipoteche sugli immobili vanno presentati al giudice tributario. La modifica normativa che ha fatto rientrare tra gli atti impugnabili innanzi le Ct anche gli atti della procedura esecutiva, è stata introdotta in sede di conversione del decreto legge 223/2006, con l’articolo 35, comma 26-quinquies della legge 248/2006. Il legislatore, dunque, ha assegnato alle Commissioni Tributarie il compito di decidere le controversie relative alla procedura esecutiva, sia mobiliari che immobiliari.
Il concessionario, ex lege, decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, può disporre il fermo dei beni mobili iscritti in pubblici registri appartenenti al debitore o ai coobbligati e adottare altri atti dell’esecuzione forzata. L’iscrizione del provvedimento di fermo nei registri mobiliari va comunicata dal concessionario al soggetto nei confronti del quale è disposta. Bisogna ricordare che, prima dell’intervento normativo, il provvedimento di fermo era stato qualificato come atto funzionale all’esecuzione forzata e alla realizzazione del credito e quindi impugnabile innanzi al giudice ordinario nelle forme consentite dall’art. 57 del DPR 602/1973.
Fonte: Il sole 24 ore del 17/10/2009 pag.37

Adeguamento dei ricavi nell’intervallo di confidenza: sentenza CTP Catania del 08/07/2009.

La circolare 110/E/2009 (paragrafo 6.4) avverte il contribuente incongruo che, nell’adeguamento, deve tener conto del ricavo di riferimento puntuale. Ma i contribuenti, se ritengono che ve ne sia motivo, possono collocarsi anche a un valore di ricavo all’interno dell’intervallo di confidenza tra il minimo ammissibile e il puntuale così come eleborato da GE.RI.CO. E’ stato proprio questo il caso che ha riguardato un contribuente che si è rivolto alla Commissione Provinciale di Catania. Per i giudici tributari catanesi della 4 sezione l’accertamento era carente di motivazione e quindi si sono pronunciati per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto di recupero dei maggior ricavi (ricorso RGR n.14502/07, sentenza n.454/04/09 del 8/07/09 e depositata il 17/09/09).
Fonte: Il sole 24 ore del 17/10/2009 pag.36

martedì 20 ottobre 2009

Scendere a patti con il fisco sbarra la via dei rimborsi

La definizione agevolata fa estinguere sia le liti fiscali sia le domande giudiziali per i recuperi d’imposta
Con ordinanza n. 21719 del 13 ottobre, la Corte di cassazione ha stabilito che il patteggiamento con il fisco preclude ogni tipo di rimborso. Infatti, il condono tombale di cui all’articolo 9 della legge 289/2002 spazza via la possibilità di recuperare l’Irap anche quando il professionista è coadiuvato da una sola dattilografa part-time. Con la pronuncia in epigrafe, in sostanza, la Suprema corte riscatta il condono del 2002, ancora perfettamente operante secondo i giudici di legittimità, almeno sul fronte Irap dei piccoli professionisti.
I presupposti di fatto
La vicenda ha origine dall’impugnativa di un avviso di accertamento Irap a carico di una ditta individuale, conseguente a diniego amministrativo del richiesto rimborso Irap professionisti, che, respinta in primo grado, si è conclusa davanti alla Commissione tributaria regionale con l’accoglimento dell’appello del contribuente esercente l’attività libero-professionale di avvocato, riconoscendo così al contribuente il rimborso dell’Irap versata per un quinquennio (1998-2002).
In particolare, la Commissione del riesame aveva accolto la censura del contribuente secondo la quale l’intervenuta richiesta di adesione in sanatoria (ex articolo 9, legge 289/2002) non poteva far venir meno il diritto al rimborso di un’imposta per la quale vi era totale mancanza dei presupposti. L’appello era stato accolto anche in relazione all’annualità 2002 per la quale il contribuente non aveva presentato istanza di sanatoria.
L’Amministrazione finanziaria censura l’operato del giudice d’appello in forza di due motivi di ricorso, con i quali, sostanzialmente, lamenta:
1. la violazione dell’articolo 9 della legge 289/2002, in quanto il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere che la presentazione da parte del contribuente di una istanza di condono ai sensi di detta disposizione non precludesse, allo stesso contribuente, ogni possibilità di rimborso per le annualità di imposta definite mediante l’agevolazione, ivi compreso il rimborso di imposte che riassumono indebitamente versate
2. la violazione del principio dell’onere della prova, di cui all’articolo 2697 del codice civile, poiché il contribuente, ai fini dell’esclusione dalla soggezione Irap, avrebbe dovuto provare in sede processuale “l’assenza di elementi di organizzazione”.
La decisione sul condono tombale
In relazione alle questioni denunciate dall’Amministrazione finanziaria, la Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso, rileva in primo luogo che, in tema di condono fiscale recato dalla ripetuta legge 289/2002, la giurisprudenza di legittimità si è attestata sui seguenti principi condivisi:
1. con riferimento alla definizione automatica prevista dall’articolo 9, l’esercizio della facoltà di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti, pagando una somma correlata al valore della causa, produce un effetto estintivo del giudizio, operante anche in relazione alle domande giudiziali riguardanti le richieste di rimborso d’imposta (nella specie, Irap), con la conseguenza che l’intervenuta proposizione della relativa istanza, palesandosi come questione officiosa, di ordine pubblico, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice, prima di ogni altra (cfr Cassazione, sentenze nn. 25239/2007, 6216/2006 e 15995/2000)
2. la presentazione dell’istanza di definizione automatica preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (come l’Irap). Il condono, infatti, in quanto volto a definire “transattivamente” la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte a una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria (cfr Cassazione, sentenze nn. 6504/2007, 3682/2007, 15635/2004, 3163/1997 e 3273/1996).
Pertanto, la Suprema corte censura l’operato del giudice di secondo grado che, nel caso in esame, non si è attenuto al richiamato e condiviso orientamento giurisprudenziale, essendo pervenuto alle conclusioni in rassegna prescindendo dal consolidato approdo del “diritto vivente”.
La decisione sul rimborso Irap 2002
Ma il giudizio reprensivo della Suprema corte non si ferma qui, poiché va a intaccare l’altro “capo” della sentenza della Commissione del riesame, che ha ritenuto spettante il rimborso Irap anche per l’annualità 2002, non coperta dalla sanatoria tombale, a fronte dell’attività del professionista svolta “con solo l’ausilio a tempo parziale di una dipendente per la scritturazione degli atti”.
Quanto basta per permettere alla Corte di richiamare la conforme giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto, in siffatte situazioni, la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione e, per l’effetto, il presupposto impositivo a norma del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del Dlgs 446/1997, ritenendo integrato tale presupposto sulla base di elementi, quali lo studio ubicato nell’abitazione (arredato con libreria, fax e videoscrittura), l’importo dei compensi dichiarati e le spese esposte (cfr Cassazione, sentenze nn. 14693, 15110, 16220 e 17533 del 2009).
In particolare, la Corte di cassazione ha sancito nel tempo (cfr sentenze nn. 3676, 3677, 3678, 3680, 5019, 5020, 5021 e 8166, tutte del 2007) che “l’autonoma organizzazione dell'attività di lavoro autonomo, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, sussiste tutte le volte in cui il contribuente che eserciti l'attività di lavoro autonomo:”
- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse
- impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che secondo l'id quod plerumque accidit costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Basta infine ricordare che, tra gli elementi che individuano l’autonoma organizzazione, l’agenzia delle Entrate ha individuato (circolare n. 45/2008) una serie di elementi che, anche singolarmente considerati, sono sufficienti a far ritenere esistente l’autonoma organizzazione, quali:
- l’impiego, in modo non occasionale, di lavoratori dipendenti o collaboratori, anche se assunti secondo modalità riconducibili a un progetto, programma di lavoro o fase di esso
- utilizzo di beni strumentali che, per quantità o valore, eccedono oggettivamente le necessità minime per l’esercizio dell’attività, anche non acquisiti direttamente, ma forniti da terzi a qualunque titolo
- disponibilità di uno studio.
Salvatore Servidio
FiscoOggi del 20/10/2009 (http://www.nuovofiscooggi.it)

giovedì 15 ottobre 2009

La moratoria dei debiti delle piccole e medie imprese

Il 3 agosto 2009 il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente dell'ABI e le Associazioni dei rappresentanti delle imprese hanno firmato un Avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio con l'obiettivo di dare respiro finanziario alle imprese aventi adeguate prospettive economiche e in grado di provare la continuità aziendale. L'accordo prevede, in particolare, la possibilità di sospendere temporaneamente il pagamento della quota capitale delle rate o dei canoni relativi ad operazioni di mutuo o di leasing. E' inoltre previsto l'allungamento a 270 giorni delle anticipazioni bancarie su crediti. Tale accordo ha una valenza esclusivamente volontaria per le banche, nel senso che esse sono libere di aderire o meno all’accordo, senza nessun obbligo di sorta. Eventuali richieste di informazioni o di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo mail dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI): sg@abi.it
In breve, la sospensione dei debiti delle imprese opera come segue.
IMPRESE INTERESSATE
Le piccole e medie imprese cosi' come definite dalla normativa comunitaria, ovvero le imprese con – meno di 250 dipendenti ed un fatturato minore di 50 milioni di euro– oppure con un attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro. Le imprese che alla data del 30 Settembre 2008 erano in “ bonis “ presso le banche, cioè le imprese non classificate ad “ incaglio “, “ past -due “, “ in ristrutturazione “ o, peggio ancora, “ in sofferenza “. Le imprese che al momento della presentazione della domanda di moratoria non hanno:
· procedure esecutive in corso
· una classificazione del loro credito bancario come “ ristrutturato “ o in sofferenza( l'eventuale classificazione ad “ incaglio “ non è, invece, ostativa alla presentazione della domanda ).
Interessate anche le imprese con rate scadute, oppure scadute ma da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda ( non sono cioè imprese da classificarsi in “ past-due “)
CARATTERISTICHE DELLA SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI
Per le rate dei mutui, la moratoria dei debiti ( ovvero la posticipazione dei pagamenti ) opera per 1 anno sulla sola quota capitale. Le rate di capitale possono quindi essere pagate dopo un anno dall'unica scadenza annuale o dopo un analogo periodo in caso di frazionamento infrannuale dei rimborsi ( quindi con traslazione di un anno del piano di ammortamento ), ma alle scadenze originarie vanno comunque pagate le rate per la parte di quota interessi. Per i canoni di leasing, la moratoria opera per 1 anno nel caso di leasing immobiliare, per 6 mesi nel caso di leasing mobiliare. Anche in questo caso la sospensione riguarda la sola quota capitale implicita dei canoni. Per gli anticipi su fatture o su altri crediti “ certi ed esigibili “, l'allungamento del credito a breve permette alle scadenze di arrivare fino a 270 giorni. Le banche, in virtù della sospensione, non possono applicare o chiedere:
· aumenti dei tassi di interesse rispetto a quelli indicati nel contratto originario ( pertanto rimangono in essere i tassi concordati e la periodicità contrattuale )
· interessi di mora
· commissioni o spese di istruttoria, salvo il rimborso di eventuali spese vive sostenute dalla banca nei confronti di terzi e da documentare adeguatamente ai clienti
· garanzie aggiuntive
LA DOMANDA DELLE IMPRESE PER LA MORATORIA
Le imprese interessate possono presentare fino al 30 Giugno 2010 per la sospensione dei pagamenti. La domanda va presentata alle banche che hanno aderito all'iniziativa, cioè a quelle che hanno fatto la relativa comunicazione all'ABI, impegnandosi a rendere effettiva l'adesione entro 45 giorni dalla comunicazione stessa. Le banche che ricevono la richiesta di moratoria sono tenute a fornire una risposta alle imprese istanti entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda completa di tutti i documenti. E' previsto un iter facilitato per le imprese che, al momento di presentazione della domanda, si trovino ancora in “ bonis “ e senza ritardati pagamenti: per queste la domandaè approvata in automatico, salvo esplicito e motivato rifiuto della banca.
FINANZIAMENTI PER LA PATRIMONIALIZZAZIONE DELL'IMPRESA
Le banche aderenti alla moratoria sono anche obbligate a realizzare un finanziamento specifico a favore delle imprese che intendono attuare al loro interno un processo di rafforzamento patrimoniale ( ovvero che intendono aumentare il capitale proprio, mediante versamento dei soci ). Il finanziamento suddetto potrebbe consistere nell'erogazione di un importo multiplo del capitale effettivamente versato dai soci a rafforzamento della solidità aziendale.
Il modello per la richiesta di moratoria ed altre informazioni sono disponibili su: http://www.abi.it/jhtml/home/prodottiServizi/crediti/AvvisoComunePmi/AvvisoComunePmi.jhtml

lunedì 12 ottobre 2009

L'invito bonario è solo un ricordo: dritta a ruolo l'Iva non versata

L'abbattimento della sanzione ha, di fatto, privato di ogni conseguenza l'inosservanza della previsione. L'iscrizione a ruolo dell'Iva dichiarata e non versata non deve essere preceduta dall'invito bonario, previsto dall'articolo 60, sesto comma, del Dpr 633/1972. Questo, il telegrafico principio giuridico espresso dai giudici di piazza Cavour nella sentenza n. 20633, depositata lo scorso 25 settembre.
La vicenda processuale
La Un contribuente impugnava una cartella di pagamento, relativa all'iscrizione a ruolo dell'Iva dichiarata per l'anno 1994 e non versata, ritenendola illegittima dal momento che la stessa non era stata preceduta dall'invito al pagamento di cui al citato articolo 60, sesto comma, del Dpr 633/1972.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, mentre il successivo gravame veniva accolto dai giudici di appello, con una pronuncia, come detto, poi cassata dalla Corte suprema.
La sentenza della Cassazione
L'ufficio lamentava l'erroneità della tesi dei giudici di appello, secondo cui - proprio in base alla disciplina del citato articolo 60 - la cartella di pagamento dovrebbe essere preceduta dall'emissione e dalla notificazione di un invito bonario di pagamento dei tributo, pena la sua illegittimità.In realtà, continuava la difesa erariale, dal tenore della disposizione - che non commina l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo nell'ipotesi di mancato invio dell'invito bonario - si evince chiaramente che l'unica funzione dell'invito, in essa menzionato, è quella di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie dell'omesso versamento del tributo dovuto, fermo restando l'obbligo di corresponsione integrale dello stesso e dei relativi interessi maturati.
In altri termini, il mancato invio dell'invito non rileva ai fini della legittimità dell'atto impugnato, né tantomeno sul potere dell'Amministrazione finanziaria di iscrivere direttamente a ruolo 1'Iva esposta in dichiarazione e dovuta dal contribuente e, tuttavia, non versata, con i relativi interessi.
La Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che "…in tema di IVA ed in ipotesi di mancato versamento di imposta dichiarata dallo stesso contribuente, sanzionato dalla legge con l'applicazione di una pena pecuniaria pari al cento per cento dell'importo non versato, la previsione del preventivo invito al pagamento, contenuta nell'art. 60, sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633…..quale adempimento necessario e prodromico all'iscrizione a ruolo dell'imposta (che aveva quale unica funzione quella di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie della realizzata omissione di versamento), è da ritenersi implicitamente caducata, e comunque priva di conseguenze nel caso di sua inosservanza, per effetto dell'art. 13, primo comma, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che riducendo la sanzione inizialmente prevista dall'art. 44 del citato d.P.R. n. 633 del 1972 (dal cento per cento al trenta per cento dell'importo non versato), ha fatto venir meno ogni interesse del contribuente ad un inadempimento dal quale nessun vantaggio egli potrebbe più trarre…".
Tale principio costituisce un orientamento oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità (al riguardo, cfr, ex multis, Cassazione, sentenze 7160/2009 e 18022/2006).
Il quadro normativo di riferimentoIl sesto comma, seconda parte, dell'articolo 60 del Dpr 633/1972, nella versione vigente, dispone che "L'ufficio, prima dell'iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione della soprattassa pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno. Le somme dovute devono essere versate direttamente all'ufficio con le modalità di cui all'articolo 38, quarto comma".
Tuttavia, tale disposizione, ancorché come detto ancora vigente, costituisce una delle ipotesi di norma di fatto abrogata da successive disposizioni legislative, così come precisato dalla Cassazione nella pronuncia in commento.Nello specifico, la norma abrogatrice dell'invito bonario è rappresentata dall'articolo 13 del decreto legislativo 471/1997 che, in vigore dal 1° luglio 1998, prevede - per le ipotesi di ritardati od omessi versamenti diretti - una sanzione pari al 30% di ogni importo non versato.
Marco Denaro – pubblicato su Fisco Oggi il 12/10/2009

giovedì 1 ottobre 2009

Medici specializzandi e attività intramoenia: i compensi sono assimilati a redditi di lavoro dipendente

Lo ha chiarito la risoluzione n. 254/E/2009 dell’Agenzia delle Entrate: considerato che l’attività libero professionale intramoenia è esercitata dagli specializzandi sulla base della stessa disciplina amministrativa applicabile ai dipendenti e che le modalità di esercizio dell’attività sono le medesime, l’Agenzia ritiene che - in relazione ai compensi percepiti per lo svolgimento dell’attività intramurale dai medici in formazione specialistica - risulti applicabile l’art. 50, comma 1, lettera e), TUIR.
Tale interpretazione non viene ostacolata dalla circostanza che il contratto di formazione sia stipulato dai medici con un’Università degli Studi e, pertanto, con un soggetto giuridico diverso rispetto all’Azienda Ospedaliera Universitaria.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 29/09/2009, n. 254/E)