lunedì 31 agosto 2009

Nuove regole sulle compensazioni: decorrenza e riflessi sulla dichiarazione IVA

Come è noto, l’articolo 10 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 ha profondamente modificato le regole sulle compensazioni fiscali, con particolare riguardo all’IVA, introducendo, tra l’altro, il principio di carattere generale in base al quale, l'utilizzo in compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA, per importi superiori a 10.000 euro annui, può avvenire solo successivamente alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui lo stesso risulta.
Prima della predetta modifica, il credito IVA, come qualsiasi altro credito tributario, poteva essere compensato, a prescindere dall’importo, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello per il quale doveva essere presentata la dichiarazione nella quale risultavano i crediti.
Ad esempio, considerando un credito maturato nel 2007, l’utilizzo in compensazione poteva avvenire a partire dal primo versamento effettuato, dal 1° gennaio 2008, con modello F24.
Con la nuova norma, invece, si deve distinguere tra:
- crediti IVA fino a 10.000 euro: la compensazione può essere effettuata a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello per il quale deve essere presentata la dichiarazione nella quale essi risultano;
- crediti IVA superiori a 10.000 euro: la compensazione può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui risultano.
Poiché il D.L. n. 78, come indicato nel quesito, è entrato in vigore il 1° luglio 2009, le nuove regole trovano applicazione a partire dalla stessa data.
Ciò ha sollevato alcuni dubbi in quanto, poiché la compensazione è legata all’anno solare, far decorrere le nuove regole a metà anno avrebbe creato notevoli difficoltà operative.
Per far luce su tale delicato aspetto, l’Agenzia delle Entrate è tempestivamente intervenuta con il comunicato stampa del 2 luglio 2009 con cui è stata specificato che le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2010.
Per coordinare la nuova disciplina sulle compensazioni con la dichiarazione annuale IVA, è stato previsto anche che:
1. i contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione Unico, possono non comprendere nella stessa la dichiarazione annuale IVA nell’ipotesi in cui il credito da questa risultante venga utilizzato in compensazione ovvero chiesto a rimborso; resta ferma, tuttavia, la possibilità per tali contribuenti di richiedere il rimborso del credito IVA annuale eccedente e di utilizzare lo stesso in compensazione anche dopo la presentazione di Unico;
2. l’esonero dall’obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA per quei contribuenti che presentano la dichiarazione annuale ai fini IVA entro il mese di febbraio.
Infine, un ulteriore novità, che ha ripercussioni sulla dichiarazione IVA, consiste nell’obbligo, in capo ai contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all’IVA per importi superiori a 10.000 euro annui, di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 relativamente alle dichiarazioni IVA dalle quali emerge il credito.
Per i contribuenti sottoposti al controllo contabile ai sensi dell’art. 2409-bis del codice civile la dichiarazione può essere, in alternativa, sottoscritta dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione.
Articolo di Saverio Cinieri tratto da http://www.ipsoa.it/Articoli/esploso.aspx?ID=921916&linkparam=In%20Primo%20Piano