mercoledì 25 febbraio 2009

ABOLIZIONE DEL LIBRO SOCI PER S.R.L. E SOCIETA' CONSORTILI

La Legge 28 gennaio 2009, n° 2 ha abolito il libro soci, trasferendo al Registro delle Imprese la competenza in materia di pubblicità della compagine sociale. I legali rappresentanti di Società a Responsabilità Limitata e Società Consortili a r.l., quindi, dovranno trasmettere al Registro delle Imprese - per via telematica e mediante l'uso della firma digitale - l'assetto societario, comprensivo delle informazioni relative al domicilio di ciascun socio e alle quote versate.
La dichiarazione da parte degli amministratori deve essere effettuata entro il 30.03.2009 (termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 2/2009) e la dichiarazione stessa non è assoggettata nè a diritti di segreteria, nè a imposta di bollo. Trascorso il termine del 30.03.2009, le dichiarazioni saranno assoggettate a imposta di bollo, diritti di segreteria e sanzioni per tardiva presentazione (in atto € 412,00 per ciascuno degli amministratori, come previsto dall'art. 2630 CC). In sede di deposito del Bilancio di Esercizio, inoltre, cessa l'obbligo di presentazione dell'elenco soci e/o delle riconferme. L'uniformità di applicazione è garantita da una circolare Unioncamere (n° 2453 del 11.02.2009 ) che propone le prime linee guida.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Soggetto obbligato: legale rappresentante.
Mod. B e Int S con codice atto 508, compilato telematicamente con Fedra Plus 6.0 e successivi o applicativi compatibili. Nel quadro note (xx) del Fedra inserire la seguente dicitura: “dichiarazione ai sensi dell’ art. 16, comma 12 undecies, della L. 28 gennaio 2009, n. 2 ”.
L’Int S deve essere compilato sulle base delle risultanze del libro dei soci aggiornato al momento della comunicazione. I dati relativi al domicilio di ciascun socio, nonchè i versamenti sulle singole quote devono essere riportate nel campo “Note” di ciascuna quota, senza utilizzare il modello "note" (XX). E' fondamentale precisare che il controllo da parte dell’ufficio del Registro delle Imprese, sarà esclusivamente di carattere formale, circa la corretta sottoscrizione digitale della dichiarazione da parte del Legale Rappresentante, il quale si dovrà far carico di verificare con la massima attenzione la corrispondenza tra il libro soci e la dichiarazione di “allineamento dati” prevista dalla citata Legge.
FONTE: http://www.ct.camcom.it/Abolizione-del-libro-soci.html

martedì 17 febbraio 2009

Ravvedimento: sua applicabilità ai versamenti IRAP

Come è noto, l’articolo 13, comma 1, lettera a) del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, come modificato dal DL n. 185 del 29 novembre 2008, dispone, nei confronti del contribuente che abbia omesso il versamento di un tributo o di un acconto, la riduzione della sanzione ad un dodicesimo (dal 30% al 2,5%) se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della violazione.
Il successivo comma 2 dispone che il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Con riferimento alle violazioni dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo dell’IRAP il legislatore ha stabilito, con due successivi provvedimenti (art. 1 del decreto legge n. 106 del 17 giugno 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 156 del 31/07/2005; art. 1 del decreto legge 7 giugno 2006, n. 206, convertito con modificazioni dalla legge n. 234 del 17/07/2006) che le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dal citato articolo 13 non si applicano con riferimento alle violazioni dell’obbligo di versamento dell’IRAP:
1. a saldo relativamente al periodo d’imposta 2004;
2. in acconto o a saldo relativamente al periodo d’imposta 2005;
3. in acconto o a saldo relativamente al periodo d’imposta 2006.
Considerato che il legislatore non ha riproposto, con riferimento ai periodi d’imposta successivi al 2006 analoghe disposizioni, si precisa che l’istituto del ravvedimento operoso di cui al citato l’articolo 13, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 472 del 1997 trova applicazione con riferimento alle violazioni dell’obbligo di versamento in acconto o a saldo dell’IRAP relativo al periodo d’imposta 2007 ed ai seguenti.
(RISOLUZIONE AGENZIA ENTRATE N.43/E DEL 17/02/2009)

martedì 10 febbraio 2009

Detrazione fiscale per mobili ed elettrodomestici: quale scelta?

La nuova detrazione IRPEF del 20% sull'acquisto di frigoriferi prevista con il Decreto Legge in fase di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale si ritiene non possa essere cumulata con la detrazione d'imposta già esistente per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e combinazioni degli stessi (di classe energetica A+) introdotta dal comma 353, Legge n. 296/2007 (prorogata dalla Finanziaria 2008 per tutto il triennio 2008 - 2010). Varrebbe, infatti, il principio per cui sulla stessa spesa non si può originare un doppio vantaggio fiscale.
Pertanto, il contribuente dovrà valutare quale agevolazione fiscale fruire a fronte dello stesso acquisto, oppure avvalersi di entrambe le detrazioni d'imposta, ma su acquisti differenti. La scelta di convenienza potrà essere fatta considerando che:
- per la nuova detrazione IRPEF del 20%, il limite di spesa è fissato a 10 mila euro, ma l'acquisto dell'elettrodomestico deve essere pagato con bonifico ed essere legato alla spese di ristrutturazione edilizia del 36%; inoltre, l'agevolazione fiscale scade il 31 dicembre 2009.
- per la detrazione IRPEF del 20% già esistente, il limite di spesa è fissato a 1.000 euro (quindi, più basso), non è richiesto il pagamento tramite bonifico, né gli adempimenti della procedura del 36%, ma solo che il nuovo acquisto avvenga in sostituzione di un altro apparecchio vecchio; inoltre, la scadenza dell'agevolazione fiscale è prolungata fino al 31 dicembre 2010.

sabato 7 febbraio 2009

Unico slitta a fine settembre

Il decreto legge «milleproroghe» riscrive il calendario di Unico. Dal 31 luglio l'invio slitta al 30 settembre 2009. A conferma che l'individuazione di regole stabili in materia tributaria resta un'impresa impossibile. O quasi. Anche quando il cammino sembra aver raggiunto buoni risultati arriva il comma di turno a mischiare nuovamente le carte (al Fisco) e le idee (ai contribuenti). La novità è contenuta nel «milleproroghe» che ha avuto nella notte fra mercoledì e giovedì il via libera in commissione Affari costituzionali al Senato e che martedì approderà all'esame dell'Aula. Il decreto scade il 1° marzo e non è escluso che il Governo decida di blindarlo con la fiducia. Dopo il mini-Unico per dipendenti e pensionati (con uno sforzo di semplicità condensato in quattro fogli e 24 pagine di istruzioni), l'Irap versione federalista, e da ultimo, ieri sera, l'annuncio che con Unico Società di capitali «il cerchio si chiude» e che tutti modelli sono pronti per l'utilizzo, ecco che un emendamento notturno presentato da Lucio Malan, relatore del decreto legge «milleproroghe»», riscrive il calendario. Le scadenze del 31 luglio per persone fisiche, società di persone, società di capitali, enti commerciali e non passano di nuovo al 30 settembre 2009. Istruzioni delle dichiarazioni da aggiornare, ma a questo punto forse vale la pena di attendere l'approvazione definitiva del decreto «milleproroghe», così da poter finalmente comunicare ai contribuenti che il cerchio si è veramente chiuso. Un emendamento che trova la sua ratio anche nel maggior tempo che le associazioni di categoria dei contribuenti hanno chiesto a più voci per aggiornare gli studi di settore - legati a doppio filo a Unico - agli effetti reali della crisi economica. Aggiornamento promesso dal Fisco per il 31 marzo. L'emendamento, nei fatti, modifica il Dpr 322/98 e il Dm Finanze 164/99 sugli adempimenti fiscali. Sposta, come detto, al 30 settembre 2009 il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle persone fisiche, società di persone e dell'Irap. Per la dichiarazione dei soggetti Ires la modifica del «milleproproghe» sposta i termini dal settimo al nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. In sostanza, per le imprese con esercizio solare il termine di invio di Unico si allinea al 30 settembre 2009.Per i sostituti d'imposta, invece, il termine di presentazione del 770 semplificato slitta dal 31 marzo al 31 luglio, uniformandosi alla stessa scadenza del 770 ordinario. Tra le modifiche apportate al Dpr 322 ce ne sono, poi, alcune necessarie a recepire l'uscita da Unico 2009 della dichiarazione Irap. Al 30 settembre slitta l'invio della dichiarazione annuale Iva. Da riscrivere, o quanto meno ritoccare, anche il calendario dell'assistenza fiscale. L'emendamento concede a Caf e sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale cinque giorni in più per trasmettere i modelli 730. Il termine, infatti, secondo l'emendamento approvato passa dal 25 al 30 giugno. Eccezion fatta per il 2009 in quanto i Caf e i sostituti potranno inviare al Fisco i dati dell'assistenza prestata entro il 15 luglio. Per i conguagli dei sostituti e dei Caf viene precisato che il riferimento alle operazioni va effettuato in relazione o al rateo di pensione o alla retribuzione di competenza del mese di luglio e non più, semplicemente, al mese di luglio.