La Legge 28 gennaio 2009, n° 2 ha abolito il libro soci, trasferendo al Registro delle Imprese la competenza in materia di pubblicità della compagine sociale. I legali rappresentanti di Società a Responsabilità Limitata e Società Consortili a r.l., quindi, dovranno trasmettere al Registro delle Imprese - per via telematica e mediante l'uso della firma digitale - l'assetto societario, comprensivo delle informazioni relative al domicilio di ciascun socio e alle quote versate.
La dichiarazione da parte degli amministratori deve essere effettuata entro il 30.03.2009 (termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 2/2009) e la dichiarazione stessa non è assoggettata nè a diritti di segreteria, nè a imposta di bollo. Trascorso il termine del 30.03.2009, le dichiarazioni saranno assoggettate a imposta di bollo, diritti di segreteria e sanzioni per tardiva presentazione (in atto € 412,00 per ciascuno degli amministratori, come previsto dall'art. 2630 CC). In sede di deposito del Bilancio di Esercizio, inoltre, cessa l'obbligo di presentazione dell'elenco soci e/o delle riconferme. L'uniformità di applicazione è garantita da una circolare Unioncamere (n° 2453 del 11.02.2009 ) che propone le prime linee guida.
La dichiarazione da parte degli amministratori deve essere effettuata entro il 30.03.2009 (termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 2/2009) e la dichiarazione stessa non è assoggettata nè a diritti di segreteria, nè a imposta di bollo. Trascorso il termine del 30.03.2009, le dichiarazioni saranno assoggettate a imposta di bollo, diritti di segreteria e sanzioni per tardiva presentazione (in atto € 412,00 per ciascuno degli amministratori, come previsto dall'art. 2630 CC). In sede di deposito del Bilancio di Esercizio, inoltre, cessa l'obbligo di presentazione dell'elenco soci e/o delle riconferme. L'uniformità di applicazione è garantita da una circolare Unioncamere (n° 2453 del 11.02.2009 ) che propone le prime linee guida.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Soggetto obbligato: legale rappresentante.
Mod. B e Int S con codice atto 508, compilato telematicamente con Fedra Plus 6.0 e successivi o applicativi compatibili. Nel quadro note (xx) del Fedra inserire la seguente dicitura: “dichiarazione ai sensi dell’ art. 16, comma 12 undecies, della L. 28 gennaio 2009, n. 2 ”.
L’Int S deve essere compilato sulle base delle risultanze del libro dei soci aggiornato al momento della comunicazione. I dati relativi al domicilio di ciascun socio, nonchè i versamenti sulle singole quote devono essere riportate nel campo “Note” di ciascuna quota, senza utilizzare il modello "note" (XX). E' fondamentale precisare che il controllo da parte dell’ufficio del Registro delle Imprese, sarà esclusivamente di carattere formale, circa la corretta sottoscrizione digitale della dichiarazione da parte del Legale Rappresentante, il quale si dovrà far carico di verificare con la massima attenzione la corrispondenza tra il libro soci e la dichiarazione di “allineamento dati” prevista dalla citata Legge.
FONTE: http://www.ct.camcom.it/Abolizione-del-libro-soci.html
FONTE: http://www.ct.camcom.it/Abolizione-del-libro-soci.html
