lunedì 5 gennaio 2009

Contribuenti minimi: collaboratori familiari senza obblighi Irpef

(Domenico Giuliano da Fisco Oggi )
La quota attribuita non concorre al reddito complessivo, ma rileva ai fini delle detrazioni per soggetti a carico
Un punto di assoluta novità del modello Unico 2009 - la cui bozza è disponibile da tempo sul sito internet dell'Agenzia - è rappresentato dal quadro CM (contribuenti minimi). Il 2008, infatti, è il primo anno di applicazione del regime semplificato per "piccoli" imprenditori e professionisti, introdotto dall'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge finanziaria per il 2008. Per la prima volta, dunque, dovrà essere compilato questo quadro che presenta regole completamente nuove.Il reddito di impresa o di lavoro autonomo dei soggetti che rientrano nel regime è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso, nell'esercizio dell'attività d'impresa o dell'arte o della professione. Si applica, quindi, indipendentemente dalla natura del reddito prodotto, il "principio di cassa" con l'ulteriore novità dell'immediata e integrale rilevanza dei costi relativi ai beni strumentali (il costo dei beni strumentali è interamente deducibile nell'anno di acquisto degli stessi).E' stata anche prevista la possibilità di dedurre i contributi previdenziali e assistenziali ed è ammessa la compensazione di perdite riportate da anni precedenti.Ai contribuenti minimi si applica un regime ricco di semplificazioni e di esoneri. Essi, infatti:
- sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa Iva
- sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili anche ai fini delle imposte sul reddito
- sono esenti dall'imposta sulle attività produttive (Irap)
- non sono soggetti agli studi di settore e ai parametri.
Il reddito prodotto dai contribuenti minimi, inoltre, è tassato con una imposta sostitutiva del 20% e a esso, quindi, non si applica il regime ordinario di tassazione ai fini Irpef.
Il reddito dei collaboratori familiari dell'impresa "minima"
Una peculiarità legata ai collaboratori familiari dell'impresa "minima" è riportata nelle istruzioni del quadro RH. In esse, infatti, si legge "...Si precisa che, nel caso in cui l'imprenditore nell'ambito dell'attività dell'impresa familiare, si sia avvalso del regime dei contribuenti minimi... i collaboratori familiari sono esonerati dagli obblighi dichiarativi e di versamento riferibili al reddito ad essi imputato dall'imprenditore, in quanto l'imposta sul reddito prodotto dall'impresa familiare è stata versata interamente dall'imprenditore".I collaboratori dell'impresa familiare che ha adottato il regime dei minimi non devono, pertanto, compilare il quadro RH. Il reddito è tassato tutto in capo al titolare dell'impresa familiare con applicazione dell'imposta sostitutiva del 20% e i collaboratori familiari non hanno alcun obbligo dichiarativo e di versamento relativamente al reddito a essi imputato dall'imprenditore.
Detrazioni per carichi di famiglia
La tassazione in capo al titolare dell'impresa familiare del reddito imputato ai collaboratori fa sì che questi ultimi abbiano un reddito complessivo pari a zero (in assenza, ovviamente, di altri redditi).Laddove, tuttavia, la quota di reddito imputata ai collaboratori familiari superasse il limite previsto dal Tuir (2.840,51 euro), essi non possono essere considerati fiscalmente a carico. Per espressa previsione normativa (articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale del 2 gennaio 2008), il reddito d'impresa nel regime dei minimi non concorre alla formazione del reddito complessivo, ma rileva ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia. Nelle istruzioni del "prospetto di imputazione del reddito dell'impresa familiare" del quadro RS (che dovrà essere compilato dal titolare dell'impresa familiare), si legge infatti: "...nel caso in cui il titolare dell'impresa familiare, abbia adottato il "regime dei contribuenti minimi" deve comunque compilare il presente prospetto anche se i collaboratori non riporteranno tali dati nel quadro RH del proprio modello Unico in quanto l'imposta sostitutiva è stata interamente assolta dal titolare dell'impresa familiare, tuttavia detto reddito rileva ai fini dell'applicazione delle detrazioni previste dall'art. 12, comma 2 del TUIR".Sarà tale prospetto, quindi, che consentirà all'Amministrazione finanziaria di "rintracciare" il reddito attribuito ai collaboratori familiari dell'impresa "minima".

venerdì 2 gennaio 2009

DAL 2009 BILANCI IN FORMATO XBRL. IN GAZZETTA IL DECRETO ATTUATIVO.

L'obbligo di adottare le nuove modalità di presentazione scatta per l'esercizio in corso al 31 marzo 2008. Sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre è stato pubblicato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2008 che - in attuazione dell'articolo 37, comma 21-bis, del decreto legge 223/2006 - stabilisce le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e degli altri atti al Registro delle imprese. La presentazione del bilancio di circa 1,2 milioni di piccole e medie imprese avverrà, dunque, utilizzando un formato elaborabile denominato Xbrl (eXtensible Business Reporting Language). Il tradizionale e "statico" formato Pdf, utilizzato attualmente per l'inoltro dei bilanci alle Camere di commercio, andrà in soffitta lasciando il posto al "dinamico" formato Xbrl. L'obbligo di adottare le modalità di presentazione nel formato elettronico elaborabile si applica ai bilanci e ai relativi allegati riferiti all'esercizio in corso al 31 marzo 2008 per le imprese che chiudano l'esercizio successivamente alla pubblicazione sul sito XBRL delle specifiche di cui all'articolo 5, comma 1, del Dpcm. L'obbligo non riguarderà, almeno nella prima fase, le società quotate, quelle che redigono i bilanci secondo i principi contabili internazionali Ias/Ifrs, le banche e le assicurazioni.
Cos'è l'Xbrl
L'Xbrl è un linguaggio derivato dal più noto Xml (eXtensible Markup Language), sostanzialmente si tratta di un linguaggio di contrassegno progettato per predisporre e trasmettere elettronicamente le informazioni finanziarie delle aziende. Attraverso il suo utilizzo è possibile gestire le informazioni in modo del tutto automatico grazie all'impiego dei cosiddetti codici di lettura ("tassonomie"), che rappresentano una sorta di un dizionario nel quale vengono descritte le informazioni relative agli elementi che si intende rappresentare.
La rappresentazione del bilancio in formato Xbrl
Come noto, il bilancio è il documento contabile strutturato per eccellenza, nel senso che i suoi schemi di stato patrimoniale e conto economico sono predefiniti dalla legge (Codice civile e leggi speciali). Le nuove modalità di rappresentazione del bilancio non comporteranno cambiamenti nella sua visualizzazione e stampa ma, grazie al nuovo linguaggio utilizzato per la redazione, consentiranno di analizzare i bilanci delle imprese in tempo reale e senza dispendiosi caricamenti manuali.
Dal punto di vista operativo, è possibile redigere il bilancio di esercizio tramite il proprio software gestionale (qualora sia stato aggiornato a generare il bilancio in formato Xbrl) oppure utilizzando un foglio di calcolo (Excel) messo a disposizione sul sito "webtelemaco.infocamere.it", sezione "Bilanci-Xbrl".
Qualora si utilizzasse il sopra citato foglio di calcolo, le operazioni da effettuare sono le seguenti:
1. inserire l'anno di riferimento
2. selezionare la tipologia di bilancio che si intende compilare (bilancio d'esercizio, bilancio in forma abbreviata, bilancio in forma semplificata, bilancio consolidato
3. compilare il modulo relativo alle informazioni anagrafiche dell'impresa
4. compilare i prospetti, dello stato patrimoniale e del conto economico, con i valori delle varie voci
5. generare il bilancio in formato Xbrl cliccando sul pulsante "genera istanza".
Evidenziamo che, all'interno del foglio di calcolo, sono presenti delle procedure (macro) in grado di controllare eventuali incongruenze tra i valori immessi.
(Gaetano Silipigni da FiscoOggi)
Scarica il decreto >>>>>
Decreto 10/12