martedì 22 dicembre 2009

Compensazioni Iva "controllate": F24 solo in Entratel e Fisconline

Istituiti anche i codici per l'individuazione del soggetto, diverso, in capo a cui il credito è maturato.
A partire dal 01 gennaio 2010, sono Entratel e Fisconline i soli canali per la trasmissione delle deleghe di pagamento, da parte dei contribuenti che, volendo compensare crediti Iva superiori a 10mila euro annui, hanno l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. E' una delle indicazioni contenute nel provvedimento del direttore del 21 dicembre 2009, intervenuto a disciplinare le modalità e i termini di effettuazione dei versamenti mediante F24, in relazione alla nuove regole di compensazione dei crediti Iva, introdotte dal Dl 78/2009. Provvedimento che si affianca alla risoluzione n. 286/E, con la quale sono stati istituiti i codici identificativi, da utilizzare nell'F24 per l'individuazione del soggetto, diverso da quello che procede alla compensazione, in capo a cui il credito è maturato.
Le regole del gioco
La compensazione del credito annuale o infrannuale dell'Iva per importi superiori a 10mila annui può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza infrannuale. Se poi il credito annuale è superiore ai 15mila euro, il contribuente è obbligato a richiedere l'apposizione del visto di conformità oppure, per i soggetti per cui ciò è previsto, la sottoscrizione della dichiarazione anche da parte di chi effettua il controllo contabile, attestante l'esecuzione dello stesso. L'obbligo di interloquire con l'Amministrazione solo per via telematica si traduce, come anticipato, nella necessità di utilizzare, per la trasmissione delle deleghe di pagamento:
- Entratel o Fisconline, per l'invio diretto da parte del contribuente
- Entratel, se ci si avvale di intermediari abilitati.
Le deleghe, da trasmettere a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione/istanza, sono sottoposte a controlli; gli eventuali scarti (per mancata dichiarazione/istanza, per mancato visto di conformità, per utilizzo eccedente il credito emergente da dichiarazione/istanza) saranno evidenziati nelle ricevute telematiche con le motivazioni della mancata accettazione.
Crediti maturati in capo a soggetti diversi dall'utilizzatore
Contestualmente al provvedimento, sono stati istituiti i seguenti codici identificativi:
"61", denominato "soggetto aderente al consolidato" (utilizzabile dal consolidante che sfrutta il credito ceduto da una società aderente al consolidato)
"62", denominato "soggetto diverso dal fruitore del credito " (da riportare, ad esempio, nel caso di incorporante che utilizza in compensazione il credito Iva annuale dell'incorporata, maturato nell'anno d'imposta precedente). I codici vanno indicati nella sezione "Contribuente", nel campo "codice identificativo", unitamente al codice fiscale del soggetto cui il credito si riferisce da riportare nel campo "CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare.
Pubblicato su Fisco Oggi il 22/12/2009

lunedì 21 dicembre 2009

Omaggi: la deduzione è integrale se il loro valore non supera 50 euro

Limite diverso - 25,82 euro - per poter detrarre l'Iva sui beni che non fanno parte dell'attività dell'impresa. Il trattamento fiscale degli omaggi ha subito modifiche a seguito dell'introduzione delle nuove regole di deducibilità delle spese di rappresentanza disposte dalla Finanziaria 2008 (legge 244/2007) e dettate con il decreto ministeriale del 19 novembre 2008. Fino al 2007, le spese sostenute per i beni distribuiti gratuitamente erano qualificate di rappresentanza, con possibilità di deduzione integrale se di valore unitario non superiore a 25,82 euro. Se il bene superava tale soglia, la deducibilità delle spese era limitata ad un terzo del loro ammontare, da ripartire in cinque quote costanti nell'esercizio in cui erano state sostenute e nei quattro successivi.
Dal 2008, invece, il riformulato articolo 108, comma 2, del Tuir, riconosce la deducibilità piena delle spese relative ai beni distribuiti gratuitamente se di valore unitario non superiore a 50 euro. Quando il valore unitario dei beni dati in omaggio supera il limite indicato, si applicano le nuove regole sulle spese di rappresentanza, che ne prevedono la deducibilità nel periodo d'imposta in cui sono sostenute, in base ai ricavi e proventi della "gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo". In pratica, le spese di rappresentanza possono essere dedotte entro un determinato importo ("plafond di deducibilità") pari:
- all'1,3% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro
- allo 0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro
- allo 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.
Per essere qualificate di rappresentanza e, quindi, risultare deducibili secondo il criterio visto, le spese, effettivamente sostenute e documentate, devono possedere alcune caratteristiche. Requisito essenziale è, innanzitutto, la loro gratuità per il destinatario del bene (o del servizio), ossia da parte di quest'ultimo non vi deve essere corrispettivo o una specifica controprestazione. Dopo di che, vanno rispettati i principi di inerenza e congruità: le spese, cioè, devono essere finalizzate alla promozione sul mercato dei beni (o servizi) dell'azienda o perseguire finalità di pubbliche relazioni, ed essere ragionevoli in funzione dell'obiettivo di generare benefici economici per l'impresa ovvero coerenti rispetto alle pratiche e agli usi commerciali propri del settore in cui opera l'azienda. Quando l'omaggio è composto da più beni, il limite di 50 euro va riferito al valore complessivo dell'omaggio e non a quello dei singoli beni che lo compongono. Un esempio tipico è quello del cesto natalizio che comprende una serie di beni, il cui singolo valore è sotto i 50 euro, ma che complessivamente superano il tetto indicato per la deducibilità integrale. Dal momento che il cesto va considerato come un unico omaggio dal valore complessivo superiore ai 50 euro, va applicata la regola del "plafond di deducibilità".
Per quanto riguarda il trattamento ai fini Iva, va fatta una distinzione se i beni dati in omaggio fanno parte dell'attività dell'impresa, cioè se sono prodotti o commercializzati dalla stessa, oppure vengono acquistati per essere regalati.
Per i beni acquistati, l'Iva non è detraibile, tranne quando il costo unitario non è superiore a 25,82 euro (articolo 19-bis1, comma 1, lettera h), Dpr 633/1972); la relativa cessione non è soggetta a imposta.
Nel caso invece di beni che rientrano nell'oggetto dell'attività propria dell'impresa, l'Iva è detraibile (a prescindere dal valore del bene), e la cessione va assoggettata a imposta.
Pubblicato su www.nuovofiscooggi.it il 21/12/2009

mercoledì 16 dicembre 2009

Interessi legali in calo dal 2010. Il decreto pubblicato in Gazzetta

Scende di due punti e passa dal 3 all'1% il saggio degli interessi legali. La correzione in un decreto del ministero dell'Economia e della Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre. Il nuovo coefficiente prenderà il via con l'anno nuovo, dal 1° gennaio 2010, fino a quella data in vigore il vecchio tasso.

lunedì 14 dicembre 2009

Fringe benefit, i costi per il 2010 - In Gazzetta le nuove tabelle Aci

Fissati i costi chilometrici di esercizio, per l'anno 2010, di autovetture, motocicli e ciclomotori.
Le tabelle, elaborate dall'Automobile Club d'Italia e pubblicate sul Supplemento ordinario n. 233 della Gazzetta Ufficiale di sabato 12 dicembre, servono per determinare l'imponibile fiscale e previdenziale del fringe benefit per i veicoli aziendali concessi ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi per l'utilizzo promiscuo, cioè sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private. E' l'articolo 51, comma 4, del Tuir, a prevedere in alcuni casi, in deroga al principio generale sulla valorizzazione dei fringe benefit contenuto nel comma 3 (valore normale), regole speciali forfetarie per la determinazione in denaro dei valori che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. In particolare, la lettera a) del comma 4 stabilisce che, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, il valore del fringe benefit è pari al 30% dell'importo che corrisponde a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, importo calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci, al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente. Tali tabelle devono essere predisposte dall'Aci annualmente entro il 30 novembre e comunicate all'agenzia delle Entrate, che provvede alla loro pubblicazione entro il 31 dicembre, e valgono per l'anno successivo. Le tabelle sono suddivise per tipo di alimentazione e per autoveicoli in produzione e fuori produzione. Se il veicolo ricercato non è presente nella tabella (perché, ad esempio, si tratta di un nuovo modello), l'ammontare del reddito in natura va determinato prendendo a riferimento quello che per tutte le sue caratteristiche risulta più simile (circolare ministeriale 326/1997). Dal momento che la percorrenza convenzionale è stata stabilita su base annua, l'ammontare da assoggettare a tassazione va rapportato al periodo dell'anno durante il quale il lavoratore ha utilizzato o poteva utilizzare in modo promiscuo il veicolo, ossia deve essere considerato il numero dei giorni per i quali il veicolo risulta assegnato, indipendentemente dal suo utilizzo. Ovviamente, se il dipendente, in cambio della possibilità di utilizzare il veicolo anche per uso personale, corrisponde al datore di lavoro delle somme (direttamente o tramite trattenuta in busta paga), questi importi vanno sottratti dal reddito imponibile del fringe benefit. Nel valorizzare il fringe benefit, l'importo addebitato al lavoratore o dallo stesso corrisposto per l'utilizzo promiscuo del veicolo deve essere computato al lordo dell'Iva. Se oltre al veicolo vengono messi a disposizione del dipendente altri beni o servizi accessori all'uso del mezzo (ad esempio, il box per custodire l'auto), gli stessi devono essere separatamente valutati per stabilire l'importo da assoggettare a tassazione. Quando invece il veicolo è concesso per uso esclusivamente personale, non si applica la regola forfetaria di determinazione del fringe benefit, ma quella generale, in base alla quale l'imponibile fiscale è determinato applicando il criterio del valore normale (articolo 9 del Tuir), riferendosi cioè al valore di mercato del noleggio di quel determinato tipo e modello di veicolo.
r.fo. (FiscoOggi) pubblicato il 14/12/2009 in Attualità.
Apri Gazzetta Ufficiale >>>> Tabelle Aci

mercoledì 2 dicembre 2009

CONTRIBUTI PER I CONSORZI AGROALIMENTARI, TURISTICO-ALBERGHIERI ED AGRO-ITTICO-TURISTICI

Per l'anno 2010 i consorzi multiregionali, e solo per le regioni Sicilia e Valle d'Aosta i consorzi monoregionali, costitiuti da imprese agroalimentari aventi come scopo esclusivo l’esportazione di prodotti agro-alimentari, nonchè quelli costituiti da imprese alberghiere e turistiche volti ad incrementare la domanda turistica estera, possono presentare le domande per accedere ai contributi finanziari per le spese di promozione all'estero (ad es. fiere estere, fiere internazionali in Italia, pubblicità, workshop, ricerche di mercato, sito internet, ecc.). SCADENZA: 21/12/2009

SICILIA - CREDITI D’IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI E PER LA CRESCITA DIMENSIONALE DELLE IMPRESE

E’ stata emanata dall’Assemblea Regionale Siciliana la legge che prevede un credito di imposta per le imprese estrattive, manifatturiere, del turismo, dei servizi legati all’information-technology e per quelle operanti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, a fronte di nuovi investimenti in beni strumentali. Intensità di aiuto maggiori sono previste per gli investimenti effettuati da imprese che hanno attuato processi di concentrazione. Per l’operatività dello strumento si attendono le procedure attuative, che sono in corso di definizione.

Legge regionale 16 dicembre 2008 n. 23, art.1

FINALITA’ DELLA LEGGE
Mira a consolidare e potenziare l’apparato produttivo siciliano maggiormente competitivo e di qualità.
Legge regionale 16 dicembre 2008 n. 23, art.1
FINALITA’ DELLA LEGGE
Mira a consolidare e potenziare l’apparato produttivo siciliano maggiormente competitivo e di qualità.
SOGGETTI BENEFICIARI
PMI, escluse quelle artigiane, che hanno i seguenti requisiti:
1. Siano state operanti negli ultimi tre anni;
2. Presentino una somma algebrica dei risulti di esercizio degli ultimi 3 anni superiore a zero
ovvero una media positiva delle variazioni del valore dei ricavi registrato in ciascuno degli ultimi
due esercizi rispetto al precedente;
3. Siano già iscritte al Registro delle imprese;
4. Siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
5. Abbiano restituito integralmente le somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di
agevolazioni;
6. Non rientrino tra le imprese in difficoltà ex art. 1 Reg. CE n.800/2008 del 2008
TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI
- Nuovo impianto;
- Ampliamento;
- Rilocalizzazione;
- Diversificazione impianti esistenti;
- Cambiamento fondamentale del processo produttivo
di impianti esistenti.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese per investimenti relative all’acquisto diretto o all’acquisizione mediante locazione finanziaria di immobilizzazioni.
L’investimento deve concludersi entro il ventiquattresimo mese dalla data della comunicazione
dell’avvenuta concessione provvisoria (salva diversa previsione contenuta nel bando)
IMPORTO INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Il programma di investimenti deve essere di un ammontare di spesa ammissibile superiore a 250.000 euro (per le attività di estrazione e manifatturiere) e a 100.000 euro (per le altre attività).
CONTRIBUTI
Tipologie di contributo:
1. Conto impianti: Piccole (max 50%) e Medie (max 40%);
2. Conto interessi (max 75%);
3. Finanziamento agevolato.
Si evidenzia che almeno il 25% degli investimenti deve essere coperto con mezzi finanziari esenti da qualsiasi fonte di aiuto.
Il valore massimo dell’agevolazione concedibile è pari a 2.000.000 euro
EROGAZIONE
Le agevolazioni vengono concesse per stato di avanzamento lavori in massimo tre quote.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Al momento non disponibile

Legge regionale 16 dicembre 2008 n. 23, art.2

FINALITA’ DELLA LEGGE
Mira a promuovere la nascita e lo sviluppo di imprese “di nuova costituzione” nonché di sostenere l’imprenditoria giovanile e femminile
SOGGETTI BENEFICIARI
PMI, escluse quelle artigiane, che hanno i seguenti requisiti:
1. Appartengano ad una delle seguenti categorie: “di
nuova costituzione”, “giovanili” e “femminili”;
2. Siano già iscritte al Registro delle imprese;
3. Siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
4. Abbiano restituito integralmente le somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di
agevolazioni;
5. Non rientrino tra e imprese in difficoltà ex art. 1 Reg. CE n.800/2008 del 2008
TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI
- Nuovo impianto;
- Ampliamento;
- Rilocalizzazione;
- Diversificazione impianti esistenti.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese per investimenti relative all’acquisto diretto o all’acquisizione mediante locazione finanziaria di immobilizzazioni.
L’investimento deve concludersi entro il ventiquattresimo mese dalla data della comunicazione
dell’avvenuta concessione provvisoria (salva diversa previsione contenuta nel bando)
IMPORTO INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Il programma di investimenti deve essere di un ammontare di spesa ammissibile superiore a 50.000 euro.
CONTRIBUTI
Tipologie di contributo:
1. Conto impianti: Piccole (max 50%) e Medie (max 40%);
2. Conto interessi (max 75%);
3. Conto esercizio (in alcuni casi).
Si evidenzia che almeno il 25% degli investimenti deve essere coperto con mezzi finanziari esenti da qualsiasi fonte di aiuto.
Il valore massimo dell’agevolazione concedibile è pari a 1.500.000 euro
EROGAZIONE
Le agevolazioni vengono concesse per stato di avanzamento lavori in massimo tre quote.
È possibile richiede un’anticipazione massima del 30% degli investimenti
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Al momento non disponibile

giovedì 12 novembre 2009

Lotta all'evasione: il Fisco trova nuovi alleati in Sicilia

Altri sei comuni firmano accordi con la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate.
I comuni di Acicastello, Tremestieri Etneo, Aci Catena, Giarre (CT), Castellamare del Golfo (TP) e Sciacca (AG) collaboreranno con gli Uffici delle Entrate nella lotta all’evasione fiscale sulla base dei protocolli d’intesa firmati in questi ultimi giorni. In Sicilia sono stati sottoscritti trenta accordi, i più numerosi nel catanese (13), nel siracusano (5) e nella provincia di Ragusa (3).
Le amministrazioni comunali parteciperanno alle attività di accertamento svolte dall’Agenzia delle Entrate tramite la condivisione di informazioni sulla capacità reddituale dei contribuenti e sui comportamenti evasivi, soprattutto nei settori del commercio, delle libere professioni, dell’edilizia e delle residenze fittizie all’estero.
I comuni capoluogo di provincia che hanno aderito al protocollo sono Palermo, Catania, Messina e Siracusa.
(n.d.r. i comuni percepiranno in contropartita il 30% degli introiti derivanti da tale collaborazione).
Pubblicato su Fisco Oggi del 10/11/2009

venerdì 23 ottobre 2009

Per le piccole imprese il bivio dell'acconto Irap

Piccole imprese al bivio dell'acconto Irap, in scadenza a fine novembre. Gli effetti della crisi economica si fanno sentire e spingono gli imprenditori a tentare tutte le strade possibili per risparmiare le imposte. L'Irap si presta a qualche riflessione, dopo che le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 12108 del 2009, hanno affermato che le attività di agente di commercio e di promotore finanziario sono escluse dal tributo regionale se prive dell'autonoma organizzazione. L'argomento è molto delicato e deve essere maneggiato con cura, per evitare pericolose scorciatoie.
L'autonoma organizzazione
Nella sentenza n. 156/200lla Corte costituzionale ha affermato che professionisti possono essere annoverati tra i contribuenti Irap solo se e in quanto svolgano un'attività «autonomamente organizzata». L'accento posto su questo requisito pare strettamente funzionale a qualificare l'Irap come un'imposta sul «valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate». Questo è considerato un indice di capacità contributiva distinto dal reddito, giudicato compatibile con la Carta costituzionale proprio in quanto non equipara i professionisti alle imprese, se non nella misura in cui i primi siano anch'essi dotati di autonomia organizzativa. Se, al contrario, l'Irap avesse posto sullo stesso piano contribuenti organizzati e contribuenti non organizzati, vi sarebbe stato il rischio di contravvenire agli articoli 3 e 53 della Costituzione.
L'Irap e le aziende
Fino al 2oo8, la giurisprudenza era massicciamente, anche se non del tutto univocamente, orientata nel senso che le imprese sono sempre soggette a Irap. Questo perchè - prendendo spunto da un passaggio contenuto nella suddetta pronuncia della Consulta - si dà per scontato che le imprese sono sempre dotate del requisito dell'organizzazione (si vedano le sentenze n. 3678/2007 e n. 7899/2009 della Cassazione).
Le sezioni unite del 2009
Chiamate a dirimere un contrasto sul trattamento fiscale degli agenti di commercio e dei promotori finanziari, le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 12108, hanno fissato dei principi che potrebbero avere sviluppi molto rilevanti.
In primo luogo, la Corte propone un'analogia tra l'Irap e l'Ilor. Anche per l'Irap, si osserva, vi è tassazione solo se sussiste un quid pluris che eccede il lavoro personale del contribuente. Diversamente, si sarebbe in presenza di un inammissibile duplicato delle imposte sui redditi. Si ricorda che l'esonero dall'Ilor, inizialmente accordato ai soli professionisti, fu alla fine esteso alla generalità delle piccole e piccolissime imprese.
Le Sezioni unite, inoltre, hanno tracciato una strada che non si basa su distinzioni formali aprioristiche ma su un esame da condurre caso per caso. In particolare, occorre accertare se: il contribuente è il responsabile dell'organizzazione e utilizza beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile che caratterizza l'attività non organizzata o si avvale in modo non occasionale del lavoro altrui. Ci che conta, dunque, non è la tipologia di attività esercitata, ma se questa è svolta in modo autonomamente organizzato.
Gli effetti
L'agenzia delle Entrate non ha ancora formalmente recepito la pronuncia delle Sezioni unite. Gli agenti di commercio e i promotori che agiscono con strutture minimali, sulla base del solo lavoro personale, potrebbero tuttavia decidere di non versare la seconda rata Irap di novembre e di non compilare la dichiarazione annuale. Un elemento di valutazione, seppure non decisivo, potrebbe essere la verifica dei requisiti per essere considerati dei minimi naturali. Infatti l'Agenzia, nella circolare n. 45 del 2008, ha stabilito che i professionisti potenzialmente minimi, anche se non hanno aderito al regime, sono esclusi da Irap. Il rischio che si corre in questo caso, se la tesi del contribuente non fosse corretta, è l'irrogazione di una sanzione tra il 120% e il 240% dell'imposta dovuta. Per le attività artigianali e commerciali, svolte anch'esse con strutture minimali, le Sezioni unite non offrono ancora una sufficiente copertura. La strada consigliabile è quindi quella di versare comunque la seconda rata dell'acconto, presentando istanza di rimborso entro 48 mesi dal pagamento.
Lovecchio Luigi, Sole 24 Ore di mercoledì 21 ottobre 2009, pagina 37

giovedì 22 ottobre 2009

Annullato il fermo amministrativo: le ganasce non possono colpire gli strumenti di lavoro

Lo ha precisato la Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara con sentenza depositata lo scorso 8 luglio, in accoglimento del ricorso con cui la società debitrice chiedeva l’annullamento del provvedimento di fermo amministrativo disposto dal concessionario per la riscossione.
Con il fermo amministrativo, chiariscono i giudici del merito, si determina sicuramente il divieto di circolazione dei mezzi sottoposti a tale provvedimento; pertanto, essendo i beni sottoposti a fermo amministrativo i due unici mezzi a motore della società ricorrente, risulta difficile pensare che il debitore riesca a far fronte ai propri debiti, se gli viene impedito di poter utilizzare gli strumenti essenziali per l’attività commerciale.
In più, sottolinea ancora la Commissione, a tutela del medesimo credito alla base del fermo amministrativo, il concessionario ha già iscritto ipoteca (per un importo pari al doppio dell’entità del debito) su altro bene immobile di proprietà del debitore: non sussistono, pertanto, ragioni cautelari tali da giustificare il permanere dell’iscrizione del fermo amministrativo.
(Commissione tributaria provinciale MASSA)

mercoledì 21 ottobre 2009

Avvisi di mora per imposte e tasse: al giudice tributario la competenza a decidere

Spetta al giudice tributario la competenza a decidere sulle impugnazioni degli avvisi di mora emanati dagli agenti della riscossione per mancato pagamento di imposte e tasse.
Non si tratta di atti esecutivi ma di atti di cognizione sui quali il giudice ordinario non ha giurisdizione: lo hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.21891 del 15/10/2009. Secondo la Cassazione l’avviso di mora è “atto prodromico all’esecuzione e, come tale, può essere impugnato dinnanzi al giudice tributario cui spetta la giurisdizione esclusiva in materia”. Per i giudici, “nel processo tributario tutte le contestazioni relative alla legittimità formale e sostanziale degli atti di imposizione attengono alla materia della cognizione e non dell’esecuzione”. L’atto di messa in mora o l’intimazione di pagamento possono essere contestati per vizi propri: per esempio, perché privi di motivazione o per mancata notifica della cartella di pagamento.
L’opposizione contro gli atti dell’esecuzione, invece, deve essere proposta innanzi al giudice ordinario, anche nel caso in cui l’agente della riscossione notifichi gli atti esecutivi per mancato pagamento di tributi, a meno che non venga attribuita, espressamente, la competenza a decidere su questi provvedimenti al giudice tributario. Dal 12 agosto 2006, in effetti, i ricorsi contro provvedimenti di fermo amministrativo dei beni mobili registrati e le iscrizioni di ipoteche sugli immobili vanno presentati al giudice tributario. La modifica normativa che ha fatto rientrare tra gli atti impugnabili innanzi le Ct anche gli atti della procedura esecutiva, è stata introdotta in sede di conversione del decreto legge 223/2006, con l’articolo 35, comma 26-quinquies della legge 248/2006. Il legislatore, dunque, ha assegnato alle Commissioni Tributarie il compito di decidere le controversie relative alla procedura esecutiva, sia mobiliari che immobiliari.
Il concessionario, ex lege, decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, può disporre il fermo dei beni mobili iscritti in pubblici registri appartenenti al debitore o ai coobbligati e adottare altri atti dell’esecuzione forzata. L’iscrizione del provvedimento di fermo nei registri mobiliari va comunicata dal concessionario al soggetto nei confronti del quale è disposta. Bisogna ricordare che, prima dell’intervento normativo, il provvedimento di fermo era stato qualificato come atto funzionale all’esecuzione forzata e alla realizzazione del credito e quindi impugnabile innanzi al giudice ordinario nelle forme consentite dall’art. 57 del DPR 602/1973.
Fonte: Il sole 24 ore del 17/10/2009 pag.37

Adeguamento dei ricavi nell’intervallo di confidenza: sentenza CTP Catania del 08/07/2009.

La circolare 110/E/2009 (paragrafo 6.4) avverte il contribuente incongruo che, nell’adeguamento, deve tener conto del ricavo di riferimento puntuale. Ma i contribuenti, se ritengono che ve ne sia motivo, possono collocarsi anche a un valore di ricavo all’interno dell’intervallo di confidenza tra il minimo ammissibile e il puntuale così come eleborato da GE.RI.CO. E’ stato proprio questo il caso che ha riguardato un contribuente che si è rivolto alla Commissione Provinciale di Catania. Per i giudici tributari catanesi della 4 sezione l’accertamento era carente di motivazione e quindi si sono pronunciati per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto di recupero dei maggior ricavi (ricorso RGR n.14502/07, sentenza n.454/04/09 del 8/07/09 e depositata il 17/09/09).
Fonte: Il sole 24 ore del 17/10/2009 pag.36

martedì 20 ottobre 2009

Scendere a patti con il fisco sbarra la via dei rimborsi

La definizione agevolata fa estinguere sia le liti fiscali sia le domande giudiziali per i recuperi d’imposta
Con ordinanza n. 21719 del 13 ottobre, la Corte di cassazione ha stabilito che il patteggiamento con il fisco preclude ogni tipo di rimborso. Infatti, il condono tombale di cui all’articolo 9 della legge 289/2002 spazza via la possibilità di recuperare l’Irap anche quando il professionista è coadiuvato da una sola dattilografa part-time. Con la pronuncia in epigrafe, in sostanza, la Suprema corte riscatta il condono del 2002, ancora perfettamente operante secondo i giudici di legittimità, almeno sul fronte Irap dei piccoli professionisti.
I presupposti di fatto
La vicenda ha origine dall’impugnativa di un avviso di accertamento Irap a carico di una ditta individuale, conseguente a diniego amministrativo del richiesto rimborso Irap professionisti, che, respinta in primo grado, si è conclusa davanti alla Commissione tributaria regionale con l’accoglimento dell’appello del contribuente esercente l’attività libero-professionale di avvocato, riconoscendo così al contribuente il rimborso dell’Irap versata per un quinquennio (1998-2002).
In particolare, la Commissione del riesame aveva accolto la censura del contribuente secondo la quale l’intervenuta richiesta di adesione in sanatoria (ex articolo 9, legge 289/2002) non poteva far venir meno il diritto al rimborso di un’imposta per la quale vi era totale mancanza dei presupposti. L’appello era stato accolto anche in relazione all’annualità 2002 per la quale il contribuente non aveva presentato istanza di sanatoria.
L’Amministrazione finanziaria censura l’operato del giudice d’appello in forza di due motivi di ricorso, con i quali, sostanzialmente, lamenta:
1. la violazione dell’articolo 9 della legge 289/2002, in quanto il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere che la presentazione da parte del contribuente di una istanza di condono ai sensi di detta disposizione non precludesse, allo stesso contribuente, ogni possibilità di rimborso per le annualità di imposta definite mediante l’agevolazione, ivi compreso il rimborso di imposte che riassumono indebitamente versate
2. la violazione del principio dell’onere della prova, di cui all’articolo 2697 del codice civile, poiché il contribuente, ai fini dell’esclusione dalla soggezione Irap, avrebbe dovuto provare in sede processuale “l’assenza di elementi di organizzazione”.
La decisione sul condono tombale
In relazione alle questioni denunciate dall’Amministrazione finanziaria, la Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso, rileva in primo luogo che, in tema di condono fiscale recato dalla ripetuta legge 289/2002, la giurisprudenza di legittimità si è attestata sui seguenti principi condivisi:
1. con riferimento alla definizione automatica prevista dall’articolo 9, l’esercizio della facoltà di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti, pagando una somma correlata al valore della causa, produce un effetto estintivo del giudizio, operante anche in relazione alle domande giudiziali riguardanti le richieste di rimborso d’imposta (nella specie, Irap), con la conseguenza che l’intervenuta proposizione della relativa istanza, palesandosi come questione officiosa, di ordine pubblico, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice, prima di ogni altra (cfr Cassazione, sentenze nn. 25239/2007, 6216/2006 e 15995/2000)
2. la presentazione dell’istanza di definizione automatica preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (come l’Irap). Il condono, infatti, in quanto volto a definire “transattivamente” la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte a una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria (cfr Cassazione, sentenze nn. 6504/2007, 3682/2007, 15635/2004, 3163/1997 e 3273/1996).
Pertanto, la Suprema corte censura l’operato del giudice di secondo grado che, nel caso in esame, non si è attenuto al richiamato e condiviso orientamento giurisprudenziale, essendo pervenuto alle conclusioni in rassegna prescindendo dal consolidato approdo del “diritto vivente”.
La decisione sul rimborso Irap 2002
Ma il giudizio reprensivo della Suprema corte non si ferma qui, poiché va a intaccare l’altro “capo” della sentenza della Commissione del riesame, che ha ritenuto spettante il rimborso Irap anche per l’annualità 2002, non coperta dalla sanatoria tombale, a fronte dell’attività del professionista svolta “con solo l’ausilio a tempo parziale di una dipendente per la scritturazione degli atti”.
Quanto basta per permettere alla Corte di richiamare la conforme giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto, in siffatte situazioni, la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione e, per l’effetto, il presupposto impositivo a norma del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del Dlgs 446/1997, ritenendo integrato tale presupposto sulla base di elementi, quali lo studio ubicato nell’abitazione (arredato con libreria, fax e videoscrittura), l’importo dei compensi dichiarati e le spese esposte (cfr Cassazione, sentenze nn. 14693, 15110, 16220 e 17533 del 2009).
In particolare, la Corte di cassazione ha sancito nel tempo (cfr sentenze nn. 3676, 3677, 3678, 3680, 5019, 5020, 5021 e 8166, tutte del 2007) che “l’autonoma organizzazione dell'attività di lavoro autonomo, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, sussiste tutte le volte in cui il contribuente che eserciti l'attività di lavoro autonomo:”
- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse
- impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che secondo l'id quod plerumque accidit costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Basta infine ricordare che, tra gli elementi che individuano l’autonoma organizzazione, l’agenzia delle Entrate ha individuato (circolare n. 45/2008) una serie di elementi che, anche singolarmente considerati, sono sufficienti a far ritenere esistente l’autonoma organizzazione, quali:
- l’impiego, in modo non occasionale, di lavoratori dipendenti o collaboratori, anche se assunti secondo modalità riconducibili a un progetto, programma di lavoro o fase di esso
- utilizzo di beni strumentali che, per quantità o valore, eccedono oggettivamente le necessità minime per l’esercizio dell’attività, anche non acquisiti direttamente, ma forniti da terzi a qualunque titolo
- disponibilità di uno studio.
Salvatore Servidio
FiscoOggi del 20/10/2009 (http://www.nuovofiscooggi.it)

giovedì 15 ottobre 2009

La moratoria dei debiti delle piccole e medie imprese

Il 3 agosto 2009 il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente dell'ABI e le Associazioni dei rappresentanti delle imprese hanno firmato un Avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio con l'obiettivo di dare respiro finanziario alle imprese aventi adeguate prospettive economiche e in grado di provare la continuità aziendale. L'accordo prevede, in particolare, la possibilità di sospendere temporaneamente il pagamento della quota capitale delle rate o dei canoni relativi ad operazioni di mutuo o di leasing. E' inoltre previsto l'allungamento a 270 giorni delle anticipazioni bancarie su crediti. Tale accordo ha una valenza esclusivamente volontaria per le banche, nel senso che esse sono libere di aderire o meno all’accordo, senza nessun obbligo di sorta. Eventuali richieste di informazioni o di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo mail dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI): sg@abi.it
In breve, la sospensione dei debiti delle imprese opera come segue.
IMPRESE INTERESSATE
Le piccole e medie imprese cosi' come definite dalla normativa comunitaria, ovvero le imprese con – meno di 250 dipendenti ed un fatturato minore di 50 milioni di euro– oppure con un attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro. Le imprese che alla data del 30 Settembre 2008 erano in “ bonis “ presso le banche, cioè le imprese non classificate ad “ incaglio “, “ past -due “, “ in ristrutturazione “ o, peggio ancora, “ in sofferenza “. Le imprese che al momento della presentazione della domanda di moratoria non hanno:
· procedure esecutive in corso
· una classificazione del loro credito bancario come “ ristrutturato “ o in sofferenza( l'eventuale classificazione ad “ incaglio “ non è, invece, ostativa alla presentazione della domanda ).
Interessate anche le imprese con rate scadute, oppure scadute ma da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda ( non sono cioè imprese da classificarsi in “ past-due “)
CARATTERISTICHE DELLA SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI
Per le rate dei mutui, la moratoria dei debiti ( ovvero la posticipazione dei pagamenti ) opera per 1 anno sulla sola quota capitale. Le rate di capitale possono quindi essere pagate dopo un anno dall'unica scadenza annuale o dopo un analogo periodo in caso di frazionamento infrannuale dei rimborsi ( quindi con traslazione di un anno del piano di ammortamento ), ma alle scadenze originarie vanno comunque pagate le rate per la parte di quota interessi. Per i canoni di leasing, la moratoria opera per 1 anno nel caso di leasing immobiliare, per 6 mesi nel caso di leasing mobiliare. Anche in questo caso la sospensione riguarda la sola quota capitale implicita dei canoni. Per gli anticipi su fatture o su altri crediti “ certi ed esigibili “, l'allungamento del credito a breve permette alle scadenze di arrivare fino a 270 giorni. Le banche, in virtù della sospensione, non possono applicare o chiedere:
· aumenti dei tassi di interesse rispetto a quelli indicati nel contratto originario ( pertanto rimangono in essere i tassi concordati e la periodicità contrattuale )
· interessi di mora
· commissioni o spese di istruttoria, salvo il rimborso di eventuali spese vive sostenute dalla banca nei confronti di terzi e da documentare adeguatamente ai clienti
· garanzie aggiuntive
LA DOMANDA DELLE IMPRESE PER LA MORATORIA
Le imprese interessate possono presentare fino al 30 Giugno 2010 per la sospensione dei pagamenti. La domanda va presentata alle banche che hanno aderito all'iniziativa, cioè a quelle che hanno fatto la relativa comunicazione all'ABI, impegnandosi a rendere effettiva l'adesione entro 45 giorni dalla comunicazione stessa. Le banche che ricevono la richiesta di moratoria sono tenute a fornire una risposta alle imprese istanti entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda completa di tutti i documenti. E' previsto un iter facilitato per le imprese che, al momento di presentazione della domanda, si trovino ancora in “ bonis “ e senza ritardati pagamenti: per queste la domandaè approvata in automatico, salvo esplicito e motivato rifiuto della banca.
FINANZIAMENTI PER LA PATRIMONIALIZZAZIONE DELL'IMPRESA
Le banche aderenti alla moratoria sono anche obbligate a realizzare un finanziamento specifico a favore delle imprese che intendono attuare al loro interno un processo di rafforzamento patrimoniale ( ovvero che intendono aumentare il capitale proprio, mediante versamento dei soci ). Il finanziamento suddetto potrebbe consistere nell'erogazione di un importo multiplo del capitale effettivamente versato dai soci a rafforzamento della solidità aziendale.
Il modello per la richiesta di moratoria ed altre informazioni sono disponibili su: http://www.abi.it/jhtml/home/prodottiServizi/crediti/AvvisoComunePmi/AvvisoComunePmi.jhtml

lunedì 12 ottobre 2009

L'invito bonario è solo un ricordo: dritta a ruolo l'Iva non versata

L'abbattimento della sanzione ha, di fatto, privato di ogni conseguenza l'inosservanza della previsione. L'iscrizione a ruolo dell'Iva dichiarata e non versata non deve essere preceduta dall'invito bonario, previsto dall'articolo 60, sesto comma, del Dpr 633/1972. Questo, il telegrafico principio giuridico espresso dai giudici di piazza Cavour nella sentenza n. 20633, depositata lo scorso 25 settembre.
La vicenda processuale
La Un contribuente impugnava una cartella di pagamento, relativa all'iscrizione a ruolo dell'Iva dichiarata per l'anno 1994 e non versata, ritenendola illegittima dal momento che la stessa non era stata preceduta dall'invito al pagamento di cui al citato articolo 60, sesto comma, del Dpr 633/1972.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, mentre il successivo gravame veniva accolto dai giudici di appello, con una pronuncia, come detto, poi cassata dalla Corte suprema.
La sentenza della Cassazione
L'ufficio lamentava l'erroneità della tesi dei giudici di appello, secondo cui - proprio in base alla disciplina del citato articolo 60 - la cartella di pagamento dovrebbe essere preceduta dall'emissione e dalla notificazione di un invito bonario di pagamento dei tributo, pena la sua illegittimità.In realtà, continuava la difesa erariale, dal tenore della disposizione - che non commina l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo nell'ipotesi di mancato invio dell'invito bonario - si evince chiaramente che l'unica funzione dell'invito, in essa menzionato, è quella di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie dell'omesso versamento del tributo dovuto, fermo restando l'obbligo di corresponsione integrale dello stesso e dei relativi interessi maturati.
In altri termini, il mancato invio dell'invito non rileva ai fini della legittimità dell'atto impugnato, né tantomeno sul potere dell'Amministrazione finanziaria di iscrivere direttamente a ruolo 1'Iva esposta in dichiarazione e dovuta dal contribuente e, tuttavia, non versata, con i relativi interessi.
La Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che "…in tema di IVA ed in ipotesi di mancato versamento di imposta dichiarata dallo stesso contribuente, sanzionato dalla legge con l'applicazione di una pena pecuniaria pari al cento per cento dell'importo non versato, la previsione del preventivo invito al pagamento, contenuta nell'art. 60, sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633…..quale adempimento necessario e prodromico all'iscrizione a ruolo dell'imposta (che aveva quale unica funzione quella di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie della realizzata omissione di versamento), è da ritenersi implicitamente caducata, e comunque priva di conseguenze nel caso di sua inosservanza, per effetto dell'art. 13, primo comma, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che riducendo la sanzione inizialmente prevista dall'art. 44 del citato d.P.R. n. 633 del 1972 (dal cento per cento al trenta per cento dell'importo non versato), ha fatto venir meno ogni interesse del contribuente ad un inadempimento dal quale nessun vantaggio egli potrebbe più trarre…".
Tale principio costituisce un orientamento oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità (al riguardo, cfr, ex multis, Cassazione, sentenze 7160/2009 e 18022/2006).
Il quadro normativo di riferimentoIl sesto comma, seconda parte, dell'articolo 60 del Dpr 633/1972, nella versione vigente, dispone che "L'ufficio, prima dell'iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione della soprattassa pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno. Le somme dovute devono essere versate direttamente all'ufficio con le modalità di cui all'articolo 38, quarto comma".
Tuttavia, tale disposizione, ancorché come detto ancora vigente, costituisce una delle ipotesi di norma di fatto abrogata da successive disposizioni legislative, così come precisato dalla Cassazione nella pronuncia in commento.Nello specifico, la norma abrogatrice dell'invito bonario è rappresentata dall'articolo 13 del decreto legislativo 471/1997 che, in vigore dal 1° luglio 1998, prevede - per le ipotesi di ritardati od omessi versamenti diretti - una sanzione pari al 30% di ogni importo non versato.
Marco Denaro – pubblicato su Fisco Oggi il 12/10/2009

giovedì 1 ottobre 2009

Medici specializzandi e attività intramoenia: i compensi sono assimilati a redditi di lavoro dipendente

Lo ha chiarito la risoluzione n. 254/E/2009 dell’Agenzia delle Entrate: considerato che l’attività libero professionale intramoenia è esercitata dagli specializzandi sulla base della stessa disciplina amministrativa applicabile ai dipendenti e che le modalità di esercizio dell’attività sono le medesime, l’Agenzia ritiene che - in relazione ai compensi percepiti per lo svolgimento dell’attività intramurale dai medici in formazione specialistica - risulti applicabile l’art. 50, comma 1, lettera e), TUIR.
Tale interpretazione non viene ostacolata dalla circostanza che il contratto di formazione sia stipulato dai medici con un’Università degli Studi e, pertanto, con un soggetto giuridico diverso rispetto all’Azienda Ospedaliera Universitaria.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 29/09/2009, n. 254/E)

giovedì 17 settembre 2009

Medici del S.S.N. senza l’IRAP : manca l’autonomia dell’organizzazione

Via libera al rimborso del tributo regionale per il medico che esercita l’attività prevalentemente in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale e, solo marginalmente, in forma
privata. (Commissione tributaria provinciale TORINO, Sentenza, Sez. XIII, 07/07/2009, n. 74)

Imprese minori con contabilità regolare: no all’induttivo basato solo sugli studi di settore

L’accertamento induttivo non è valido se, in presenza di una contabilità in apparenza regolare, l'Ufficio si è limitato a rilevare l'applicazione di una differente percentuale di ricarico rispetto al settore di appartenenza, senza fornire nessun altro elemento di fatto o indizio tale da dimostrare l'inesattezza dei dati forniti dal contribuente.
(Sentenza Cassazione civile 11/09/2009, n. 19632)

lunedì 31 agosto 2009

Nuove regole sulle compensazioni: decorrenza e riflessi sulla dichiarazione IVA

Come è noto, l’articolo 10 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 ha profondamente modificato le regole sulle compensazioni fiscali, con particolare riguardo all’IVA, introducendo, tra l’altro, il principio di carattere generale in base al quale, l'utilizzo in compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA, per importi superiori a 10.000 euro annui, può avvenire solo successivamente alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui lo stesso risulta.
Prima della predetta modifica, il credito IVA, come qualsiasi altro credito tributario, poteva essere compensato, a prescindere dall’importo, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello per il quale doveva essere presentata la dichiarazione nella quale risultavano i crediti.
Ad esempio, considerando un credito maturato nel 2007, l’utilizzo in compensazione poteva avvenire a partire dal primo versamento effettuato, dal 1° gennaio 2008, con modello F24.
Con la nuova norma, invece, si deve distinguere tra:
- crediti IVA fino a 10.000 euro: la compensazione può essere effettuata a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello per il quale deve essere presentata la dichiarazione nella quale essi risultano;
- crediti IVA superiori a 10.000 euro: la compensazione può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui risultano.
Poiché il D.L. n. 78, come indicato nel quesito, è entrato in vigore il 1° luglio 2009, le nuove regole trovano applicazione a partire dalla stessa data.
Ciò ha sollevato alcuni dubbi in quanto, poiché la compensazione è legata all’anno solare, far decorrere le nuove regole a metà anno avrebbe creato notevoli difficoltà operative.
Per far luce su tale delicato aspetto, l’Agenzia delle Entrate è tempestivamente intervenuta con il comunicato stampa del 2 luglio 2009 con cui è stata specificato che le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2010.
Per coordinare la nuova disciplina sulle compensazioni con la dichiarazione annuale IVA, è stato previsto anche che:
1. i contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione Unico, possono non comprendere nella stessa la dichiarazione annuale IVA nell’ipotesi in cui il credito da questa risultante venga utilizzato in compensazione ovvero chiesto a rimborso; resta ferma, tuttavia, la possibilità per tali contribuenti di richiedere il rimborso del credito IVA annuale eccedente e di utilizzare lo stesso in compensazione anche dopo la presentazione di Unico;
2. l’esonero dall’obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA per quei contribuenti che presentano la dichiarazione annuale ai fini IVA entro il mese di febbraio.
Infine, un ulteriore novità, che ha ripercussioni sulla dichiarazione IVA, consiste nell’obbligo, in capo ai contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all’IVA per importi superiori a 10.000 euro annui, di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 relativamente alle dichiarazioni IVA dalle quali emerge il credito.
Per i contribuenti sottoposti al controllo contabile ai sensi dell’art. 2409-bis del codice civile la dichiarazione può essere, in alternativa, sottoscritta dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione.
Articolo di Saverio Cinieri tratto da http://www.ipsoa.it/Articoli/esploso.aspx?ID=921916&linkparam=In%20Primo%20Piano

martedì 21 luglio 2009

Stop a marche e foglietti per cambiali, parte il countdown

I contribuenti sono invitati a smaltire le scorte entro il 6 dicembre 2009. Parte l'operazione “zero scorte” per marche e foglietti di carta bollata per cambiali. Le amministrazioni, gli enti e i privati in possesso di questi valori sono invitati a utilizzarli prima del prossimo 6 dicembre. A partire da questa data, infatti, come previsto dal Dm 26 maggio 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 giugno, le marche per cambiali in lire, lire-euro ed euro e i foglietti per cambiali in lire-euro e in euro andranno definitivamente in soffitta - e non potranno essere rimborsati - lasciando il posto ai contrassegni telematici emessi dai tabaccai, da utilizzare sugli appositi foglietti privi di valore, in distribuzione sempre presso le tabaccherie.
Comunicato Stampa Agenzia delle Entrate del 21/07/2009

lunedì 13 luglio 2009

Modifiche al regime di deducibilità dal reddito d'impresa delle spese di rappresentanza

Inerenza e congruità, criteri imprescindibili per dedurre i costi con finalità promozionali o di pubbliche relazioni.
Spese di rappresentanza deducibili dal reddito d'impresa nel periodo d'imposta in cui vengono sostenute e non più in modo forfetario, ma in funzione del volume dei ricavi secondo un
determinato plafond.
La circolare 34/E del 13 luglio (Scarica la circolare >>>> Circolare 34/E ) illustra le novità introdotte dalla Finanziaria 2008 (legge 244/2007, articolo 1, comma 33, lettera p) e dal decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 novembre 2008, fornendo indicazioni ai contribuenti anche sulla documentazione necessaria per ottenere la deduzione e su come indicare le spese in dichiarazione.
Inerenza e congruità
La circolare ricorda in primo luogo quali sono i criteri che qualificano le spese di rappresentanza, riportando la casistica individuata dal decreto Mef. Inerenza e congruità sono i due requisiti che le spese di rappresentanza devono possedere per garantirsi la deducibilità. Deve quindi trattarsi di spese gratuite (elemento che le contraddistingue dalle spese di pubblicità) finalizzate alla promozione sul mercato delle attività e/o dei beni o servizi dell'azienda o alla gestione delle pubbliche relazioni; inoltre, devono essere ragionevoli, cioè funzionali al raggiungimento di obiettivi economici, oppure coerenti con le pratiche e gli usi commerciali propri del settore in cui opera l'impresa.
Tipologia di spese
Sono spese di rappresentanza - per citare solo qualche esempio - quelle sostenute per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o dell'inaugurazione di nuovi stabilimenti o uffici o ancora in occasione di mostre e fiere in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa; quelle per viaggi turistici durante i quali si svolgono attività di promozione di beni e servizi prodotti o ceduti dall'azienda. A tal proposito, la circolare puntualizza che non possono essere qualificate di rappresentanza le spese sostenute per eventi aziendali cui partecipano esclusivamente dipendenti dell'impresa, in quanto, non configurandosi come "significativa attività promozionale", viene meno il requisito della ragionevolezza.Per quanto riguarda i viaggi turistici con promozione di beni e servizi, l'impresa deve attestare, tramite idonea documentazione, l'effettivo svolgimento e la "significatività" delle attività promozionali. Infine, per gli eventi di intrattenimento in occasione di mostre e fiere, occorre documentare la circostanza che i propri beni siano stati effettivamente esposti.
Plafond di deducibilità
Le nuove regole si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Per gli esercizi precedenti, valgono ancora i "vecchi" criteri: deduzione forfetaria di un terzo delle spese, suddivisa in parti uguali nel periodo di sostenimento e nei quattro successivi. Secondo le nuove disposizioni, le spese sono deducibili in funzione dei ricavi e dei proventi della gestione dichiarati nel periodo d'imposta in cui sono effettuate. In pratica, possono essere dedotte entro un determinato importo ("plafond di deducibilità") pari:
- all'1,3% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro
- allo 0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro
- allo 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.
Beni di valore non superiore a 50 euro
La circolare, dopo aver ricordato che la Finanziaria ha elevato a 50 euro (rispetto ai precedenti 25,82 euro) il limite del valore unitario dei beni la cui distribuzione gratuita è integralmente deducibile e che il decreto Mef ne ha stabilito l'irrilevanza ai fini della determinazione dell'importo complessivo delle spese di rappresentanza da confrontare con il plafond di deducibilità, sottolinea che tale disposizione si applica esclusivamente ai "beni" e non anche alle spese relative a "servizi". Inoltre, tali omaggi devono comunque essere effettuati con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e rispondere ai criteri di ragionevolezza e coerenza.Quando poi l'omaggio è composto da più beni (ad esempio, un cesto natalizio), il limite di 50 euro va riferito al valore complessivo dell'omaggio e non a quello dei singoli beni che lo compongono.
Vitto e alloggio
Ulteriori chiarimenti riguardano le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande (diverse da quelle che costituiscono spese per prestazioni di lavoro) che si configurano come spese di rappresentanza. Esse soggiacciono prima alla limitazione prevista dall'articolo 109, comma 5, del Tuir (deducibilità nei limiti del 75%) e poi vanno sommate alle eventuali altre spese di rappresentanza per l'applicazione della deducibilità entro i limite di congruità.
Esempio tratto dalla circolare
Si consideri l'ipotesi di un'impresa che nell'anno d'imposta 2009 abbia conseguito ricavi ed altri proventi della gestione caratteristica per euro 70.000.000 e abbia sostenuto spese di rappresentanza per euro 400.000, così suddivise:
a) spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande - qualificabili come spese di rappresentanza - pari ad euro 100.000;
b) spese di rappresentanza - diverse dalle precedenti - pari ad euro 300.000.
Preliminarmente, le spese di cui al punto a) dovranno essere assoggettate al limite di deducibilità del 75 per cento previsto dall'articolo 109, comma 5, per cui l'importo teoricamente deducibile sarà pari ad euro 75.000 (100.000 x 75%). Tale importo (75.000) dovrà essere sommato all'importo delle altre spese di rappresentanza (300.000); l'importo complessivo di tali spese, pari a 375.000, dovrà essere confrontato con il plafond di deducibilità previsto dal comma 2 del decreto, pari a euro 350.000. Ne consegue che l'impresa, nell'anno d'imposta 2009, potrà dedurre spese di rappresentanza per un importo pari al suddetto plafond, mentre l'eccedenza rispetto al totale delle spese sostenute, pari ad euro 50.000 (400.000 - 350.000), dovrà essere ripresa a tassazione mediante una variazione in aumento in dichiarazione dei redditi.
Imprese di nuova costituzione
Trattamento speciale per le imprese di nuova costituzione. Nella fase di start up, infatti, di norma accade che vengono sostenuti costi rilevanti prima di conseguire ricavi, con impossibilità quindi di dedurre le spese. Per evitare tale inconveniente, la norma consente la deduzione delle spese di rappresentanza nell'anno di conseguimento dei primi ricavi e in quello successivo. Ciò è possibile se le medesime spese effettuate nei due periodi sono inferiori al relativo plafond di deducibilità. Sono escluse da tale agevolazione le spese per ospitalità dei clienti in quanto - per espressa previsione normativa - "non costituiscono spese di rappresentanza" e i piccoli omaggi di valore unitario, poiché non soggetti ai limiti quantitativi previsti dal decreto e deducibili per intero nell'esercizio di sostenimento.
Spese di ospitalità
Non sono spese di rappresentanza e quindi sono pienamente deducibili le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti (attuali o potenziali) in occasione di mostre, fiere, visite agli stabilimenti dell'impresa. Per la loro forte connotazione commerciale, in quanto strettamente correlate alla produzione dei ricavi tipici dell'impresa, sono considerate alla stregua dei costi ordinari di produzione e, quindi, non soggette alle limitazioni previste per le spese di rappresentanza. La circolare precisa che non rientrano in tale previsione le spese di ospitalità sostenute per soggetti diversi dai clienti, quali i fornitori e i giornalisti che partecipano all'evento e gli agenti della stessa impresa, non sussistendo un collegamento diretto tra le spese e il conseguimento di ricavi.Se la spesa è effettuata in modo indistinto per clienti e altri destinatari (ad esempio, un buffet in occasione di una fiera), la stessa viene considerata di rappresentanza e sottoposta allo specifico regime fiscale.
Attività di controllo e documentazione da conservare
Per consentire all'Amministrazione finanziaria un'efficace attività di controllo, la norma richiede l'assolvimento di determinati oneri documentali. Relativamente alle spese di ospitalità dei clienti, occorre tenere un'apposita documentazione dalla quale risultino le generalità degli ospiti, durata e luogo dell'evento e la natura dei costi sostenuti. In particolare - specifica la circolare - deve risultare il nesso "tra la spesa sostenuta a favore dei clienti, anche potenziali, e la loro partecipazione all'evento promozionale". Per le spese di rappresentanza, l'Amministrazione finanziaria può richiedere al contribuente di fornire indicazioni sull'ammontare complessivo delle erogazioni e su quello di ricavi e proventi utilizzati per calcolare la percentuale di deducibilità.
Indetraibilità Iva
La norma dispone che l'Iva sulle spese di rappresentanza è indetraibile.
Fanno eccezione quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 25,82 euro. Se il contribuente, precedentemente all'entrata in vigore del decreto, ha liquidato l'imposta esercitando il diritto alla detrazione su spese per le quali, in base ai nuovi criteri, lo stesso non spetta più, potrà effettuare il conguaglio della detrazione in sede di dichiarazione annuale Iva, senza sanzioni e interessi.
Alessandra Gambadoro (fiscoOggi) pubblicato il 13/07/2009 in Normativa e prassi

venerdì 19 giugno 2009

Gli studi di settore per il 2008, tra nuovi indicatori e correttivi

I nuovi indicatori e correttivi contenuti negli studi di settore per il 2008 operano in modo automatico e agiscono secondo un meccanismo che può essere definito "a cascata". L'illustrazione delle principali novità introdotte è contenuta nella circolare n. 29/E del 18 giugno 2009 (Scarica la circolare >>>> Circolare 29/E ), un documento con il quale l'agenzia delle Entrate si è soffermata in particolare sulle modifiche normative introdotte con la "manovra d'estate" (Dl 112/2008), sui nuovi indicatori di normalità economica e sulla revisione congiunturale degli studi di settore, disposta dal decreto legge 185/2008.
Analizziamo più in dettaglio i diversi punti della circolare.
I nuovi termini d'approvazione degli studi di settore
L'articolo 33, comma 1, del Dl 112/2008, ha modificato sostanzialmente i termini
precedentemente previsti per l'approvazione degli studi di settore. In particolare, la norma (disponendo l'eliminazione, nel comma 1 dell'articolo 1 del Dpr 195/1999, del periodo in cui veniva prevista la possibilità di applicare le disposizioni dei commi da 1 a 6 dell'articolo 10 della legge 146/1998 anche nel caso in cui "gli studi di settore siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore") ha di fatto reso possibile, a partire dal periodo d'imposta 2008, l'utilizzazione degli studi in sede di accertamento solamente se pubblicati prima della scadenza del periodo d'imposta cui si riferisce l'accertamento stesso.
La nuova disposizione ha anche previsto che la pubblicazione degli studi di settore nella Gazzetta Ufficiale deve avvenire, a partire dall'anno 2009, entro il 30 settembre del periodo d'imposta in cui è stabilita la loro entrata in vigore (per il solo periodo d'imposta 2008, il termine per la pubblicazione è stato fissato al 31 dicembre 2008). Il rispetto dei nuovi termini stabiliti per l'approvazione degli studi diventa, pertanto, condizione necessaria per l'utilizzazione degli stessi nell'attività di accertamento, posta in essere con riferimento al periodo d'imposta relativo alla loro entrata in vigore e a quelli successivi.
Gli studi di settore e il "federalismo fiscale"
Il Dl 112/2008 (all'articolo 83, commi 19 e 20) ha posto le basi per una futura elaborazione dei nuovi studi di settore su base regionale o locale. Tale processo di elaborazione dovrà avvenire, sulla base di quanto esplicitamente previsto dalla norma, entro il lasso di tempo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2013. In attuazione di tale disposto normativo, e per l'individuazione delle concrete modalità applicative, è stato emanato lo scorso 19 maggio un decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2009). In particolare, è previsto che l'elaborazione dei singoli studi di settore venga effettuata sulla base di "criteri compatibili con la metodologia prevista dal comma 1 dell'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331", tenendo conto delle differenze che si possono manifestare a livello territoriale in termini di prezzi e di tariffe nella prestazioni di servizi e nella cessione di beni, nonché in merito ai modelli organizzativi con cui viene svolta la specifica attività economica. Il decreto citato, inoltre, prevede la partecipazione dei Comuni all'interno sia della Commissione degli esperti sia degli Osservatori regionali, al fine di garantire l'effettiva elaborazione degli studi di settore su base regionale o locale e, soprattutto, per individuare l'eventuale esistenza di specifiche condizioni di esercizio delle singole attività economiche a livello locale; condizioni che possono risultare rilevanti sia ai fini della revisione degli studi che della relativa applicazione in sede di accertamento.
Indicatori di normalità economica
Per il periodo d'imposta 2008, è stata sottoposta a revisione la seconda tranche di studi costruiti tenendo conto degli specifici indicatori di normalità economica, di cui al comma 2 dell'articolo 10-bis, legge 8 maggio 1998, n.146. Tali nuovi indicatori, definiti con modalità particolarmente strutturate, basate su una approfondita analisi economica, contribuiscono a garantire un grado di precisione della stima dei ricavi o compensi di gran lunga superiore rispetto a quello fornito dagli indicatori approvati con il decreto del 20 marzo 2007. Essendo definiti già in fase di elaborazione dei nuovi studi, essi formano parte integrante degli studi medesimi e il contribuente dovrà, pertanto, confrontare i propri ricavi/compensi dichiarati con quelli risultanti dall'applicazione della tradizionale analisi della congruità e della nuova analisi di normalità economica. In caso di incoerenza, rispetto agli indicatori, vengono determinati maggiori ricavi/compensi, i quali devono essere sommati sia al valore puntuale sia al valore minimo stimato dall'analisi di congruità dello studio di settore.
Per gli studi relativi alle attività professionali, con il decreto 23 dicembre 2008, sono stati approvati i seguenti indicatori: "Rendimento orario", "Incidenza delle altre componenti negative sui compensi", "Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi" e "Rapporto ammortamenti sul valore storico dei beni strumentali mobili".
Per gli studi relativi alle attività d'impresa, sempre con il citato decreto, sono stati, invece, approvati differenti indicatori che possono variare da studio a studio, in relazione alle specifiche particolarità che caratterizzano ognuno di essi. In particolare, per la maggior parte di questi ultimi studi, sono stati individuati gli indicatori: "Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore storico degli stessi", "Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore storico degli stessi", "Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria rispetto al valore storico degli stessi", "Durata delle scorte", "Incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi sui ricavi" e "Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi". I nuovi indicatori di normalità economica utilizzati con riferimento alle attività d'impresa presentano due novità essenziali rispetto a quelli utilizzati per il periodo d'imposta 2007:
1) la suddivisione dell'indicatore relativo all'incidenza dei costi di disponibilità dei beni strumentali mobili in tre distinti indicatori, al fine di tener conto della diversa entità e natura delle variabili di costo da cui questi possono essere costituiti (ammortamenti, canoni di locazione finanziaria e canoni di locazione non finanziaria)
2) l'introduzione di un nuovo indicatore di normalità sull'incidenza del costo del venduto e di produzione dei servizi sui ricavi, al fine di contrastare i fenomeni più marcati di manipolazione dei dati attinenti i costi variabili di produzione. Infatti, qualora venga dichiarato un valore negativo, o in alcuni casi nullo, dei costi variabili di produzione, il sistema permette di attribuire a tali costi un valore economicamente più plausibile, compatibilmente con gli altri dati riportati dal contribuente.
Revisione congiunturale degli studi di settore
Con l'articolo 8 del decreto legge 185/2008 è stata disposta una "revisione congiunturale" degli studi di settore, al fine di consentire le integrazioni necessarie per tener conto degli effetti che la crisi economica e dei mercati ha generato nel corso del periodo d'imposta 2008, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali. In attuazione di tale disposizione, il decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 maggio 2009 ha introdotto quattro tipologie di correttivi, che sono stati altresì sottoposti, ai sensi del comma 7 dell'articolo10, legge 146/1998, alla Commissione degli esperti, che, nella riunione del 2 aprile 2009, ha espresso parere favorevole sulla loro idoneità. Le analisi effettuate per l'integrazione degli studi di settore hanno tenuto conto delle informazioni già presenti nella banca dati degli studi di settore, dei dati della contabilità nazionale, delle comunicazioni Iva 2008/2007, degli elementi acquisiti presso istituti ed enti specializzati nell'analisi economica e dei dati raccolti attraverso appositi questionari. Sulla base di tali analisi, sono stati realizzati interventi idonei a produrre effetti non solo a livello dei diversi settori economici, ma anche con riferimento ai singoli modelli organizzativi, alle specifiche situazioni individuali e in relazione alla localizzazione territoriale. In particolare, i quattro diversi tipi di intervento individuati rispondono all'esigenza di tenere in debita considerazione il sensibile incremento dei costi delle materie prime e del costo del carburante, della rigidità di alcuni fattori impiegati nel processo produttivo (personale impiegato, beni strumentali eccetera), della presenza di consistenze di magazzino tendenzialmente più alte a causa della contrazione delle vendite, e delle contrazioni dei margini e delle redditività registrati nelle diverse attività economiche. Le quattro tipologie di correttivi definiti nel citato Dm riguardano:
1. correttivi relativi all'analisi della normalità economica
2. correttivi relativi al costo delle materie prime, al costo del carburante, al credito d'imposta per caro petrolio e al familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria
3. correttivi congiunturali di settore legati alla cosiddetta "riduzione dei margini di redditività "
4. correttivi congiunturali individuali collegati alla cosiddetta "contrazione dei ricavi".
Tutti i correttivi sopra indicati sono automatici, in quanto vengono applicati direttamente sulla base delle informazioni richieste ai singoli contribuenti negli appositi campi del quadro X, e agiscono secondo un meccanismo che può essere definito "a cascata" e che prevede l'applicazione prima dei correttivi di cui al punto 4 e, successivamente, dei correttivi di cui ai punti 1, 2 e 3. Per accedere ai correttivi relativi all'analisi della normalità economica è necessario che il soggetto presenti una riduzione dei ricavi/compensi dichiarati per il periodo d'imposta 2008, rispetto a quelli relativi al periodo d'imposta 2007. Mentre, per l'applicazione dei correttivi di cui ai punti 2 e 3, il soggetto dovrà risultare non congruo alle risultanze dello studio di settore, nonostante le modifiche apportate nella stima dei ricavi/compensi dai correttivi sulla normalità economica. L'applicazione dei correttivi congiunturali individuali, collegati alla "contrazione dei ricavi" (punto 4), è subordinata alla duplice condizione della non congruità ai risultati degli studi di settore e della contrazione dei ricavi/compensi dichiarati ai fini della congruità per il periodo d'imposta 2008 rispetto ai ricavi o compensi dichiarati storici di riferimento. I ricavi o compensi storici di riferimento sono costituiti, per la maggior parte degli studi di settore, da quelli dichiarati ai fini della congruità per il periodo d'imposta 2007; per alcuni studi del comparto manifatture (tessile - abbigliamento - calzature, ceramica, occhialeria e oreficeria), dai ricavi dichiarati per il periodo d'imposta 2004; per lo studio relativo al commercio al dettaglio di abbigliamento (UM05U), infine, dalla media dei ricavi dichiarati per i periodi d'imposta 2005, 2006 e 2007.
Nella circolare, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che le risultanze degli studi che tengono conto dei correttivi di cui al decreto del 19 maggio 2009 trovano applicazione, ai fini dell'accertamento, per il solo periodo d'imposta 2008, poiché tali risultanze tengono conto degli effetti della crisi economica relativa a tale periodo, e quindi non sono applicabili con riguardo ad annualità precedenti. Resta comunque ferma la possibilità di utilizzare, anche per periodi d'imposta precedenti al 2008, le risultanze degli studi di settore approvati in evoluzione con decreti del ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2008 (studi ante crisi), ove ciò venga chiesto dal contribuente.
Da ultimo, occorre sottolineare che l'agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno rappresentare che l'introduzione dei correttivi "anticrisi" non configura una "evoluzione" degli studi di settore ma, stante il disposto normativo, una "integrazione degli stessi".
Pertanto, ai fini dell'adeguamento ai risultati degli studi, ricorre l'obbligo del versamento della maggiorazione del 3% della differenza tra i ricavi/compensi risultanti dall'applicazione degli studi di settore e i ricavi/compensi annotati nelle scritture contabili, qualora detta differenza sia superiore al 10% dei ricavi/compensi annotati (articolo 2, comma 2-bis, Dpr 195/1999).
Le principali novità della modulistica studi di settore 2009
All'interno della sezione "frontespizio" del modello studi di settore, relativa all'inizio e/o cessazione dell'attività, è stato inserito un ulteriore codice ("codice 5") che individua la causa di esclusione dall'applicazione degli studi "cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi dalla sua cessazione". Qualora si verifichi tale ipotesi, il contribuente dovrà sempre segnalare la causa di esclusione dagli studi di settore anche nel modello Unico 2009, indicando il "codice 2" nel primo rigo dei quadri RE, RF, RG. L'introduzione del nuovo codice consente ai soggetti interessati di presentare il modello studi di settore, così come previsto dall'articolo 1, comma 19, secondo periodo, della legge 296/2006, indicando anche il numero dei mesi di durata dell'attività nell'apposito campo posto nel frontespizio. A decorrere dal periodo d'imposta 2008 è terminato il "regime transitorio" previsto dal decreto 11 febbraio 2008, che ha abolito l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore, e la disciplina giuridica prevista per le imprese multiattività entra a pieno regime. Pertanto, i soggetti che esercitano due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, dovranno compilare l'apposito prospetto delle "Imprese multiattività" del modello relativo all'attività prevalente esclusivamente qualora l'importo complessivo dei ricavi derivanti dalle attività non prevalenti sia superiore al 30% dell'ammontare complessivo dei ricavi dichiarati. In tali casi (attività non prevalenti superiori al 30%le risultanze dello studio di settore non potranno essere utilizzate direttamente ai fini dell'attività di accertamento ma esclusivamente ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie.
Contribuenti “minimi”
Risulta utile segnalare che, a seguito dell'introduzione della nuova disciplina dedicata ai cosiddetti "contribuenti minimi", la casella F30 del quadro F del modello studi di settore andrà compilata esclusivamente nel caso di "esenzione Iva".
Le novità di Gerico 2009
Tra le principali novità presenti nel software di applicazione Gerico 2009, si evidenzia la visualizzazione di ulteriori informazioni nella sezione "Risultati Congruità e Normalità", in ordine agli effetti dovuti ai nuovi correttivi "anticrisi". In particolare, qualora ricorrano le condizioni per l'intervento dei correttivi che agiscono sull'analisi di normalità economica, il software indica, in corrispondenza della legenda recante il nome dell'indicatore di normalità interessato dalla correzione, la dicitura integrativa "indicatore corretto per effetto crisi 2008".
Invece, in presenza dell'applicazione degli altri "correttivi crisi" (relativi al costo delle materie prime, al costo del carburante, congiunturali di settore e congiunturali individuali), viene specificamente visualizzato il contributo da essi apportato in termini di riduzione della stima dei ricavi/compensi complessivi, sotto il titolo "Applicazione dei correttivi riferiti alla crisi economica 2008".
Parametri
L'Agenzia, nella circolare in commento, ha sottolineato che, a causa della particolare congiuntura economica in atto, la ricostruzione dei ricavi e compensi operata attraverso le risultanze dei parametri, istituiti dalla legge 549/1995, potrebbe risultare meno sostenibile rispetto al passato. Quindi, relativamente al solo periodo di imposta 2008, tali risultanze verranno utilizzate prevalentemente in fase di selezione dei soggetti. Pertanto, gli uffici nello svolgimento delle loro attività d'accertamento, dovranno verificare la sussistenza, oltre che della presenza di maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dei parametri, anche di ulteriori elementi ad ausilio della determinazione della pretesa tributaria.

Federica De Martino
Elisabetta Pellegrini (FiscoOggi) pubblicato il 18/06/2009 in Normativa e prassi

mercoledì 17 giugno 2009

Compensazione volontaria, pronto il modello per la proposta

Debutta la nuova procedura di compensazione volontaria. Equitalia invierà ai contribuenti iscritti a ruolo, che contemporaneamente vantano crediti d'imposta, una proposta per compensare i due importi. L'agenzia delle Entrate, al momento dell'erogazione dei rimborsi d'imposta, trasmette l'elenco dei beneficiari a Equitalia che individua, all'interno di questo, chi è iscritto a ruolo e chi no. La nuova lista viene restituita alle Entrate, che provvede a mettere a disposizione di ciascun agente della riscossione gli importi corrispondenti alle somme iscritte a ruolo non riscosse, comprensive degli interessi e delle spese. L'agente della riscossione sospende le azioni di recupero e notifica una proposta di compensazione agli aventi diritto al rimborso. Il modello predispoto da Equitalia dovrà contenere il dettaglio delle somme iscritte a ruolo, le informazioni sugli sportelli dell'agente della Riscossione (indirizzi, orari e giorni di apertura), il modulo di adesione e l'elenco dei documenti da allegare. Se accetta di compensare il debito, il contribuente dovrà restituire personalmente allo sportello competente, via fax o tramite posta, entro 60 giorni dalla ricezione della proposta, una copia del modulo di adesione, compilata e firmata, allegando la documentazione richiesta. La mancata risposta da parte del contribuente entro 60 giorni, verrà considerata come rifiuto della proposta di compensazione; trascorsi 80 giorni dalla notifica della stessa senza un feedback positivo, l'agente della Riscossione riprenderà l'attività di recupero delle somme iscritte a ruolo. In caso di adesione alla compensazione, Equitalia tratterrà le somme per il quale il contribuente è debitore, nei limiti dell'importo oggetto della compensazione, rilasciando apposita quietanza, e ne darà comunicazione all'agenzia delle Entrate, la quale erogherà direttamente al beneficiario la somma eventualmente eccedente.Sono escluse dalla procedura di compensazione le partite oggetto di sgravio, rateazione o sospensione, quelle per le quali sono stati effettuati versamenti ex articolo 12 della legge 289/2002 ed ex articolo 25, comma 3-quater, del decreto legislativo 472/1997, e quelle relative a soggetti deceduti.
La possibilità di pagare le somme iscritte a ruolo utilizzando crediti d'imposta è stata prevista dal Dl 262/2006 (articolo 2, comma 13), che ha inserito l'articolo 28-ter all'interno del Dpr 602/73. L'agenzia delle Entrate, con provvedimento direttoriale del 29 luglio 2008, ha fissato le modalità di trasmissione dei flussi informativi tra Equitalia e Amministrazione finanziaria.
Alessandra Gambadoro (FiscoOggi) pubblicato il 17/06/2009 in Attualità

sabato 23 maggio 2009

Gerico 2009 arriva sul web. Un software in versione anticrisi

Da oggi (22/05/2009), sul sito dell'Agenzia, è disponibile Gerico 2009, il nuovo prodotto informatico che tiene conto degli effetti della crisi economica.
Studi di settore, dunque, rivisti al ribasso, soprattutto quelli riguardanti determinati settori produttivi o specifiche aree territoriali particolarmente colpiti dalla congiuntura negativa.
I più importanti interventi correttivi del software riguardano, da un lato, l'analisi della normalità economica, dall'altro i valori di adeguamento richiesti per risultare congrui agli studi di settore. In particolare, l'applicativo indica le ipotesi in cui si è provveduto ad adeguare le soglie di normalità economica in considerazione della crisi.
I nuovi interventi si dividono in:
- correttivi "costo materie prime" e "costo carburante", che riguardano solo determinati studi di settore. Il primo si applica, ad esempio, agli studi della meccanica leggera e pesante, mentre il secondo correttivo è dedicato, tra gli altri, agli studi relativi ai tassisti e agli intermediari del commercio;
- correttivi specifici di cluster", necessari per adattare la funzione di ricavo per singolo gruppo omogeneo. Si applicano, ad esempio, agli studi delle farmacie e del commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature;
- correttivi congiunturali individuali, che adattano la funzione di ricavo nel caso in cui si verifichi una contrazione dei ricavi nel 2008 rispetto a quelli storici di riferimento.

Riguardo alle "correzioni" relative al comparto edilizia, è prevista per le imprese non congrue, che operano nei settori della compravendita, locazione, costruzione di immobili e opere di ingegneria pubblica (studi TG40U, UG44U, TG69U), la possibilità di simulare l'applicazione in base alla riduzione stabilita e abbattere i ricavi stimati. La riduzione visualizzata non diminuisce automaticamente l'ammontare dei ricavi. Sarà compito dell'ufficio delle Entrate, in sede di contraddittorio, verificare ed eventualmente concedere la correzione al ribasso. In ogni caso, per tutti gli Studi, il software offre procedure che tengono conto dei parametri rivisitati a causa della crisi e in seguito all'input del Dl 185/2008 (anticrisi).
Fonte: FiscoOggi (pubblicato il 22/05/2009 in Attualità)

mercoledì 25 marzo 2009

LE SCRITTURE CONTABILI DEGLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

INTRODUZIONE
Gli esercenti arti e professioni determinano il reddito professionale in base al criterio di cassa. Pertanto gli obblighi contabili sono “strutturati” in modo da applicare il predetto principio, in modo tale da consentire la rilevazione degli incassi dei compensi e dei pagamenti delle spese.
L’art. 19 del D.P.R. n. 600/1973 individua le scritture contabili obbligatorie per i professionisti tenendo, però, in considerazione i diversi criteri di determinazione del reddito di lavoro autonomo.
Secondo quanto prescritto dall’art. 54 del D.P.R. n. 917/1986, il reddito di lavoro autonomo è determinato effettuando la differenza tra i compensi e le spese avendo riguardo, nella maggior parte dei casi, agli avvenuti incassi e agli effettivi pagamenti delle spese. Tuttavia sono previste alcune eccezioni in quanto, sia pure con riferimento per alcune tipologie di costi, trova
applicazione il principio di “maturazione”. Si tratta, ad esempio, dei canoni di locazione finanziaria che possono essere considerati in deduzione dal reddito in base al principio di competenza e lo stesso principio riguarda i criteri di computo della quota del trattamento di fine rapporto riferibile ai lavoratori dipendenti assunti dal professionista. A parte queste (ed altre) eccezioni gli obblighi contabili degli esercenti arti e professioni sono praticamente strutturati in modo da consentire la determinazione del reddito conseguito nell’esercizio dell’attività in base al predetto criterio di cassa. Pertanto non è sufficiente la sola tenuta dei registri Iva in quanto non sono di per sé idonei a tenere conto degli avvenuti incassi dei compensi e del pagamento delle spese.
I DIVERSI OBBLIGHI CONTABILI
Prima di entrare nei dettagli della disciplina in analisi è opportuno effettuare qualche
considerazione di tipo generale. L’obbligo in rassegna è praticamente inesistente per i professionisti che si avvalgono del cosiddetto regime dei minimi di cui alla legge Finanziaria del 2008 (L. n. 244/2007). Negli altri casi la contabilità è di tipo semplificato e consiste nella tenuta dei libri Iva e del registro cronologico degli incassi e dei pagamenti. É poi prevista una contabilità ordinaria su opzione del contribuente, ma che è comunque semplificata rispetto alla tenuta del libro giornale delle imprese. In questo caso deve essere tenuto, in luogo del registro cronologico degli incassi e dei pagamenti, il libro dei movimenti finanziari. Il professionista obbligato alla tenuta della contabilità semplificata, ovvero che si avvale volontariamente della contabilità ordinaria, rimane comunque soggetto all’applicazione degli studi di settore. Non sussistono reali vantaggi ad adottare un regime contabile anziché un altro. L’unico beneficio derivante dall’adozione del sistema contabile ordinario consiste nella possibilità di difendersi più agevolmente dall’applicazione delle presunzioni di cui al D.P.R. n. 600/1973 in materia di accertamento.
In particolare, tramite il registro dei movimenti finanziari il contribuente potrà difendersi dalla presunzione di cui all’art. 32 del citato decreto. La disposizione citata prevede che i prelevamenti risultanti dai conti correnti per i quali il contribuente non sia in grado di indicare il beneficiario e qualora non risultino dalle scritture contabili si presume abbiano natura di compensi.
REGIME DEI MINIMI
Il regime dei minimi trova la sua disciplina nell’art. 1, commi da 96 a 117 della legge Finanziaria del 2008. In questa sede non saranno presi in esame i presupposti per l’applicazione del predetto regime. Tuttavia gli obblighi contabili sono praticamente inesistenti. In pratica i predetti soggetti sono esonerati dagli obblighi di registrazione delle fatture emesse e dei corrispettivi, di
registrazione degli acquisti e di tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, fatta
eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione.
Il reddito deve essere determinato in base al criterio di “cassa”. Pertanto, è comunque opportuno procedere alla tenuta di un apposito prospetto da utilizzare quale supporto per la “ricostruzione” del risultato d’esercizio in base agli incassi e ai pagamenti effettuati nell’anno. Infatti, non effettuando alcuna registrazione contabile potrebbe essere difficile, a distanza di alcuni anni, comprendere quali costi siano stati presi in considerazione ai fini della determinazione del predetto reddito.
LA CONTABILITA’ SEMPLIFICATA
Il regime contabile semplificato dei professionisti trova la sua disciplina, ai fini delle imposte sui redditi, nell’art. 19 del D.P.R. n. 600/1973. In base alla disposizione citata i contribuenti “devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione nell’esercizio dell’arte o della professione, anche a titolo di partecipazione agli utili”. L’obbligo deve essere assolto, sotto il profilo temporale, entro 60 giorni dagli incassi o dall’effettuazione dei pagamenti delle spese.
Il lavoratore autonomo in contabilità semplificata potrà avvalersi di due diverse modalità di registrazione delle operazioni con la tenuta delle seguenti scritture contabili:
- il registro cronologico degli incassi e pagamenti e dei registri obbligatori ai fini Iva (acquisti, fatture e corrispettivi);
- in alternativa potranno essere utilizzati i registri previsti ai fini Iva integrati con le registrazioni ai fini delle imposte sui redditi, cioè con l’indicazione delle date di incasso e pagamento.
Ai fini delle imposte sui redditi non è sufficiente la sola tenuta dei registri obbligatori ai fini Iva senza fornire indicazioni a proposito degli avvenuti incassi dei compensi e dei pagamenti delle spese. Tuttavia sono possibili ulteriori semplificazioni. Ad esempio, se nel corso del periodo d’imposta il professionista ha incassato tutte le fatture ed ha pagato tutte le spese, saranno sufficienti solo le registrazioni ai fini Iva senza che vi sia la necessità di fornire ulteriori indicazioni. In alternativa, sarà possibile indicare in calce ai registri Iva, l’ammontare complessivo delle somme non incassate e/o non pagate.
Non è obbligatoria la tenuta del libro dei beni ammortizzabili (ove indicare il costo storico, le relative quote, etc). Le informazioni relative ai cespiti possono essere riportate:
- nel libro cronologico degli incassi e dei pagamenti;
- nel libro degli acquisti;
- in un apposito prospetto.
LA CONTABILITA’ ORDINARIA
La contabilità ordinaria è facoltativa nel senso che il professionista può adottare tale regime contabile in base ad una specifica scelta ed indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta precedente.
L’obbligo consiste nella tenuta del registro dei movimenti finanziari, da utilizzarsi in luogo del registro cronologico degli incassi e dei pagamenti. Il predetto registro deve riportare:
- le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito;
- le movimentazioni finanziarie inerenti all’esercizio dell’attività artistica o professionale (in pratica le entrate e le uscite del conto cassa, nonché i versamenti e i prelevamenti bancari);
- gli importi destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività professionale;
- gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni finanziarie.
Il predetto registro può essere altresì compilato utilizzando il metodo della partita doppia, sempre che sia osservato il principio di cassa. La possibilità è prevista dall’art. 2 del DM 20 dicembre del 1990.
In base al predetto regime contabile sono altresì obbligatori i registri previsti dal D.P.R. n.
633/1972 ai fini Iva. Il lavoratore autonomo in contabilità ordinaria potrà avvalersi di due diverse modalità di registrazione delle operazioni con la tenuta delle seguenti scritture contabili:
- il registro delle movimentazioni finanziarie e dei registri obbligatori ai fini Iva (acquisti, fatture e corrispettivi);
- in alternativa potrà essere istituito il solo registro delle movimentazioni finanziarie integrato con le registrazioni ai fini Iva.
Non è obbligatoria la tenuta del libro dei beni ammortizzabili (ove indicare il costo storico, le
relative quote, etc). Le informazioni relative ai cespiti possono essere riportate nel libro degli
acquisti oppure in un apposito prospetto.
Facoltativamente può comunque essere istituito il libro dei beni ammortizzabili ove indicare i predetti elementi.
Autore: Nicola Forte
http://www.unoformat.it/public/Informazione/infocus.aspx?encQS=hWvo57g3jm3HSnSMfM8QpA%3d%3d#7403

lunedì 9 marzo 2009

IL CALCOLO DEI DIRITTI CAMERALI NEL MODELLO IRAP

L’Irap è stata oggetto di notevoli cambiamenti ad opera della Legge finanziaria 2008 con l’emanazione anche di un nuovo modello di dichiarazione Irap. Per coordinare tali modifiche la Nota ministeriale n. 19230 indica i righi del modello Irap da considerare per determinare la base imponibile del diritto annuale.
Scarica -->> http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/phprHMe31.pdf

mercoledì 4 marzo 2009

mercoledì 25 febbraio 2009

ABOLIZIONE DEL LIBRO SOCI PER S.R.L. E SOCIETA' CONSORTILI

La Legge 28 gennaio 2009, n° 2 ha abolito il libro soci, trasferendo al Registro delle Imprese la competenza in materia di pubblicità della compagine sociale. I legali rappresentanti di Società a Responsabilità Limitata e Società Consortili a r.l., quindi, dovranno trasmettere al Registro delle Imprese - per via telematica e mediante l'uso della firma digitale - l'assetto societario, comprensivo delle informazioni relative al domicilio di ciascun socio e alle quote versate.
La dichiarazione da parte degli amministratori deve essere effettuata entro il 30.03.2009 (termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 2/2009) e la dichiarazione stessa non è assoggettata nè a diritti di segreteria, nè a imposta di bollo. Trascorso il termine del 30.03.2009, le dichiarazioni saranno assoggettate a imposta di bollo, diritti di segreteria e sanzioni per tardiva presentazione (in atto € 412,00 per ciascuno degli amministratori, come previsto dall'art. 2630 CC). In sede di deposito del Bilancio di Esercizio, inoltre, cessa l'obbligo di presentazione dell'elenco soci e/o delle riconferme. L'uniformità di applicazione è garantita da una circolare Unioncamere (n° 2453 del 11.02.2009 ) che propone le prime linee guida.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Soggetto obbligato: legale rappresentante.
Mod. B e Int S con codice atto 508, compilato telematicamente con Fedra Plus 6.0 e successivi o applicativi compatibili. Nel quadro note (xx) del Fedra inserire la seguente dicitura: “dichiarazione ai sensi dell’ art. 16, comma 12 undecies, della L. 28 gennaio 2009, n. 2 ”.
L’Int S deve essere compilato sulle base delle risultanze del libro dei soci aggiornato al momento della comunicazione. I dati relativi al domicilio di ciascun socio, nonchè i versamenti sulle singole quote devono essere riportate nel campo “Note” di ciascuna quota, senza utilizzare il modello "note" (XX). E' fondamentale precisare che il controllo da parte dell’ufficio del Registro delle Imprese, sarà esclusivamente di carattere formale, circa la corretta sottoscrizione digitale della dichiarazione da parte del Legale Rappresentante, il quale si dovrà far carico di verificare con la massima attenzione la corrispondenza tra il libro soci e la dichiarazione di “allineamento dati” prevista dalla citata Legge.
FONTE: http://www.ct.camcom.it/Abolizione-del-libro-soci.html

martedì 17 febbraio 2009

Ravvedimento: sua applicabilità ai versamenti IRAP

Come è noto, l’articolo 13, comma 1, lettera a) del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, come modificato dal DL n. 185 del 29 novembre 2008, dispone, nei confronti del contribuente che abbia omesso il versamento di un tributo o di un acconto, la riduzione della sanzione ad un dodicesimo (dal 30% al 2,5%) se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della violazione.
Il successivo comma 2 dispone che il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Con riferimento alle violazioni dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo dell’IRAP il legislatore ha stabilito, con due successivi provvedimenti (art. 1 del decreto legge n. 106 del 17 giugno 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 156 del 31/07/2005; art. 1 del decreto legge 7 giugno 2006, n. 206, convertito con modificazioni dalla legge n. 234 del 17/07/2006) che le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dal citato articolo 13 non si applicano con riferimento alle violazioni dell’obbligo di versamento dell’IRAP:
1. a saldo relativamente al periodo d’imposta 2004;
2. in acconto o a saldo relativamente al periodo d’imposta 2005;
3. in acconto o a saldo relativamente al periodo d’imposta 2006.
Considerato che il legislatore non ha riproposto, con riferimento ai periodi d’imposta successivi al 2006 analoghe disposizioni, si precisa che l’istituto del ravvedimento operoso di cui al citato l’articolo 13, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 472 del 1997 trova applicazione con riferimento alle violazioni dell’obbligo di versamento in acconto o a saldo dell’IRAP relativo al periodo d’imposta 2007 ed ai seguenti.
(RISOLUZIONE AGENZIA ENTRATE N.43/E DEL 17/02/2009)