sabato 20 dicembre 2008

Denuncia variazioni redditi dei terreni

In caso di variazione del reddito dominicale ed agrario dei terreni occorre procedere alla revisione del classamento dei terreni cui si riferiscono.
Le variazioni possono essere in aumento o in diminuzione.
Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti modificativi e hanno effetto da tale anno. Le variazioni in diminuzione, se denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati i fatti modificativi, se, invece la denuncia è presentata successivamente, hanno effetto dall'anno in cui la stessa è stata presentata.
Per il 2009, le scadenze di cui sopra sono prorogate al 2 febbraio in quanto il 31 gennaio cade di sabato.
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Il modello Irap 2009 si affranca da Unico

Grandi novità per la dichiarazione Irap. Nel 2009 non andrà presentata all'interno di Unico ma autonomamente, come stabilito dalla legge finanziaria per il 2008. L'appuntamento è fissato al 31 luglio 2009. La bozza del modello, con le relative istruzioni, è da oggi disponibile sul sito internet dell'Agenzia.La Finanziaria dello scorso anno aveva sancito il passaggio dell'imposta regionale sulle attività produttive da tributo erariale a regionale e stabilito l'obbligo di presentare la relativa dichiarazione direttamente alla Regione o alla Provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo. Il decreto ministeriale dell'11 settembre ha introdotto un passaggio intermedio: la presentazione della dichiarazione Irap (esclusivamente in via telematica) all'agenzia delle Entrate, che provvederà all'invio alle Regioni e alle Province autonome.

Il modello
Il modello Irap è adesso composto da:
- un frontespizio, contenente l'informativa sul trattamento delle notizie personali, i dati riguardanti il contribuente, la sottoscrizione all'impegno della presentazione telematica, il visto rilasciato dai Caf o dai professionisti
- cinque quadri (IQ, IP, IC, IE e IK), nei quali vanno inseriti i dati per la determinazione della base imponibile in relazione alle cinque categorie di soggetti passivi (persone fisiche, società di persone, società di capitali, enti non commerciali e amministrazioni pubbliche)
- il quadro IR, da utilizzare per la ripartizione regionale della base imponibile e dell'imposta, oltre che per la determinazione del saldo a debito o a credito
- il quadro IS, dove indicare i dati utili per la determinazione del valore della produzione.
Tutti i quadri, ovviamente, recepiscono le novità sulle modalità di determinazione del valore della produzione introdotte dalla Finanziaria 2008.

Termini e modalità di presentazione
La dichiarazione va presentata telematicamente (attraverso i servizi Entratel e Fisconline) all'agenzia delle Entrate direttamente o tramite intermediari abilitati.
Le persone fisiche, le società semplici, quelle in nome collettivo e in accomandita semplice e le società e associazioni a esse equiparate dovranno presentare il modello entro il 31 luglio 2009.
I soggetti Ires e le Amministrazioni pubbliche, invece, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
L'Agenzia invierà poi la dichiarazione alle Regioni e alle Province autonome, sia a quelle nelle quali il soggetto passivo ha il proprio domicilio fiscale sia a quelle in cui viene ripartito il valore della produzione netta se l'attività è esercitata in più regioni.
Il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate di approvazione del modello indicherà anche le modalità operative del "passaggio" delle dichiarazioni dall'Amministrazione finanziaria agli enti territoriali.
(Alessandra Gambadoro - Fisco Oggi del 19/12/2008)
Scarica il Modello Irap 2009 (bozza al 19/12/2008) >>>> Modello Irap 2009
Scarica le Istruzioni (bozza al 19/12/2008) >>>>
Istruzioni Irap 2009

giovedì 18 dicembre 2008

Tassazione degli utili distribuiti ai soci: Nota di comportamento dei dottori commercialisti

Con la Nota di comportamento n. 173, l'Associazione italiana dottori commercialisti si è espressa in merito all'aumento dell'imponibilità (dal 40% al 49,72%) degli utili da partecipazioni distribuiti ai soci prevista con il D.M. 2 aprile 2008. Secondo l'Adc, gli utili 2008 possono essere tassati al 40% fino a concorrenza delle riserve pregresse formate da utili (da determinare per "masse") prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2007, mentre solo l'eccedenza sarà tassata al 49,72%.

mercoledì 17 dicembre 2008

Tutto su bonus famiglia: chi, come e quando richiederlo

Come ottenere il bonus straordinario per le famiglie a basso reddito, introdotto dal decreto legge “anti-crisi” per gli anni di imposta 2007 e 2008: è questo il tema della nuova campagna informativa realizzata dall’Agenzia delle Entrate Emilia-Romagna, che illustra i tempi e le modalità di presentazione delle domande per usufruire del beneficio. L’iniziativa, realizzata dall’Ufficio Comunicazione della Direzione regionale, si rivolge a tutte le famiglie cosiddette “a basso reddito” ed è finalizzata a spiegare, con un linguaggio semplice e chiaro e attraverso diversi canali di comunicazione, chi, come e quando richiedere il bonus. La campagna, partita in questi giorni, prevede la diffusione on line di una brochure informativa, scaricabile dal sito http://emiliaromagna.agenziaentrate.it, le informazioni al cittadino, attraverso i 25 Uffici delle Entrate presenti sul territorio regionale e una serie di appuntamenti televisivi su 7 Gold (oggi e domani sul Tg delle 19.05) e su Rete 8 (negli stessi giorni in coda al notiziario delle 19.30).
Pierluigi De Rosa e Simone Mirasolo (FiscoOggi)
-->Scarica la Brochure >>>> Brochure Informativa

giovedì 4 dicembre 2008

D.L.185/08, Art.16: Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese

Testo in vigore dal 29/11/2008

1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad un dodicesimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; (3,75 >>>> 2,50)
b) ad un decimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; (6,00 >>> 3,00)
c) ad un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. (64,50 >>> 51,60)

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

4. (Comma abrogato)

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

martedì 2 dicembre 2008

Decreto Legge 185/08 - modifiche agli importi delle sanzioni ridotte connesse al ravvedimento operoso

Con l’entrata in vigore, avvenuta il 29 novembre u.s., del decreto legge n.185 /2008, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, pubblicato in GU n. 280 del 29-11-2008 - Suppl. Ordinario n.263, è stato modificato l’art.13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 per la parte in cui reca le sanzioni ridotte connesse al ravvedimento per mancato o inesatto pagamento dei tributi.
In particolare, ai sensi dell’art. 16, comma 5 del DL 185/08, l’articolo suddetto è stato cosi modificato: a) al comma 1, lettera a), le parole "un ottavo" sono sostituite dalle seguenti: "un dodicesimo";b) al comma 1, lettera b), le parole "un quinto" sono sostituite dalle seguenti: "un decimo";c) al comma 1, lettera c), le parole "un ottavo" sono sostituite dalle seguenti: "un dodicesimo".
Sono quindi stati ridotti gli importi delle sanzioni in caso di ravvedimento operoso per mancato o inesatto pagamento dei tributi.